Spesometro

Si avvicina la scadenza del 11.04.2016 (per i soggetti con liquidazione iva mensile) e del 20.04.2016 (per i soggetti con liquidazione iva trimestrale) per la presentazione della comunicazione clienti – fornitori (spesometro).

Tale comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/ lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, anche:

  • Soggetti in contabilità semplificata;
  • Enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali/agricole ai sensi dell’art. 4, DPR n. 633/72;
  • I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;
  • I curatori fallimentari e i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
  • Commercianti al minuto ed agenzie di viaggio (per tali soggetti non sono più previste semplificazioni e di conseguenza devono comunicare le operazioni effettuate con le stesse modalità dei soggetti sopracitati).

Le operazioni che devono essere comunicate sono:

  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall’importo unitario dell’operazione;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, rilevanti ai fini IVA, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora la singola operazione sia di importo pari o superiore ad Euro 3.600, IVA compresa;

Si evidenzia che rientrano nell’obbligo in esame anche:

  • Le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge ad esclusione delle operazioni intraUE già comunicate mediante i modelli intrastat;
  • Le operazioni nei confronti di enti pubblici assoggettate allo split payment (tali soggetti versano l’IVA direttamente all’erario).

In deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni per le quali si e` emessa la fattura, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, disciplinato dall`art. 6, commi 6 e 7 del Dpr 695/1996 e` possibile indicare nella comunicazione il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).

Non formano oggetto di comunicazione:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1 lettere “a” e “b” del Dpr 633/1972, mentre vanno ricomprese nello spesometro le cessioni con l’utilizzo del plafond (ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8, comma 1 lettera c)) e le triangolazioni UE ex art. 58 D.L. 331/93 (in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo per la non imponibilità IVA);
  • le operazioni attive e passive, effettuate e ricevute in ambito comunitario (operazioni intraUE), se già acquisite nei modelli Intrastat;
  • le prestazioni di servizio intracomunitarierese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi);
  • le operazioni già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73 (ad esempio contratti di energia, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
  • le operazioni con paesi black list in quanto già oggetto di specifica comunicazione tramite il quadro BL;
  • le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, ai sensi dell’art. 7 DPR 605/73;
  • i passaggi interni di beni tra attività separate;
  • le spese anticipate in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
  • le operazioni fuori campo IVA;
  • operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.

Alcune doverose precisazioni:

  • le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) devono essere ricomprese nello spesometro in quanto rilevanti ai fini IVA. Analoghe considerazione valgono anche per le fatture emesse da un contribuente forfettario;
  • per quanto riguarda le carte carburante se gli acquisti sono “certificati” tramite la appena citata carta carburante è necessario comunicare il relativo importo complessivo utilizzando le modalità previste per il documento riepilogativo (si veda sopra). Per quanto invece riguarda gli acquisti effettuati esclusivamente con carta di credito, per i quali non sussiste l’obbligo di tenere la carta carburante, non è prevista la comunicazione in quanto l’obbligo di comunicazione è in capo agli operatori finanziari;
  • in presenza di contratti di leasing il prestatore (società di leasing/noleggio), limitatamente alle fatture relative ad operazioni di leasing/noleggio, è esonerato dalla comunicazione, mentre per l’utilizzatore vi è l’obbligo di comunicazione;
  • in merito alle operazioni relative alla raccolta delle giocate tramite gli apparecchi di intrattenimento (videopoker) l’Agenzia ha chiarito che non vanno ricompresi nello spesometro i compensi spettanti ai “terzi incaricati” della raccolta delle giocate tramite gli apparecchi del c.d. “gioco lecito”;
  • infine, poiché sono operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere comunicati anche:
  • i corrispettivi che scaturiscono dagli estratti conti quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento;
  • le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
  • i corrispettivi derivanti dalle giocate al Lotto dei privati.

Lo Spesometro non è una dichiarazione ma una comunicazione: in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 11, D.Lgs. 471/97: da un minimo di 250 Euro ad un massimo di 2.000 Euro.

Qualora non siano stati avviati controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente può sanare le irregolarità commesse nell’invio (o nel mancato invio), applicando l’istituto del ravvedimento operoso (art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Una volta versata la sanzione tramite l’istituto del ravvedimento operoso, il modello F24 va conservato insieme alla dichiarazione inviata in ritardo o insieme alle dichiarazioni integrativa/sostitutiva.

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