IMPRESA IN CRISI: I POSSIBILI RIMEDI

Il perdurare stato di crisi economica che ha investito il Paese, con i seguenti effetti negativi sul mondo produttivo, ha reso di estrema attualità l’interrogativo circa i possibili rimedi manageriali e normativi per il superamento dello stato di crisi d’impresa.

La capacità dell’imprenditore sta nel predisporre tempestivamente adeguati meccanismi di soluzione, che consentano di superare il periodo di difficoltà.

Quando invece il periodo di crisi presenta caratteristiche strutturali, si parla di declino dell’impresa. In questo scenario l’imprenditore non è più in grado di predisporre meccanismi di prevenzione della crisi, e l’impresa finisce per perdere valore, compromettendone la sua esistenza futura.

È molto importante, dunque, identificare e accorgersi che l’impresa sta vivendo un periodo di crisi, ovvero, rendersi conto quando si verifica uno squilibrio nella situazione economica patrimoniale e finanziaria dell’impresa, caratterizzata da:

  1. Perdita di redditività;
  2. Flussi finanziari negativi (illiquidità dell’impresa);
  3. Perdita di fiducia degli stakeholder.

Questa situazione, se protratta nel tempo causa inevitabilmente l’insolvenza, ovvero, l’incapacità dell’impresa a fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni assunte.

Le principali soluzioni per il superamento della crisi d’impresa sono le procedure concorsuali (ovvero gli istituti regolati dalla legge fallimentare, R.D.  n. 267/1942), che possono essere così schematizzate:

  • Procedure Stragiudiziali– sono contenute nella normativa fallimentare, ma tuttavia non hanno alcuna caratteristica della concorsualità, ovvero la tutela della par conditio creditorum. Esse hanno un carattere risanatorio, avendo come obiettivo quello di favorire il mantenimento della vita dell’impresa attraverso il superamento della crisi (in primis il piano attestato di risanamento, che non è una procedura ma uno strumento di risoluzione della crisi con specifiche tutele endofallimentari in caso di insuccesso e l’accordo di ristrutturazione del debito);
  • Procedure Giudiziali – per le quali è prevista una funzione di controllo attribuita all’Autorità giudiziaria (Tribunale, Giudice delegato), quali il concordato preventivo e il fallimento (il primo di carattere risanatorio,il secondo invece di carattere liquidatorio);

In quest’ottica, gli strumenti di soluzione della crisi sono stati graduati in relazione allo stato di crisi che attraversa l’azienda, ovvero:

Piano Attestato di Risanamento (art. 67 L.F.)

Strumento innovativo ed unilaterale di risoluzione della crisi reversibile, che se approntato nel tempo e nel modo giusto può scongiurare il rischio di insolvenza, ripristinare l’equilibrio dell’impresa e consentire il rilancio della stessa, riconquistando la fiducia degli stakeholder. Lo strumento risulta anche molto apprezzato dal sistema creditizio, che permette di riattivare i rapporti bancari e anche di ottenere nuova finanza, indispensabile al risanamento. Con questo strumento il debitore può, in totale autonomia, presentare piani di pagamento diversi per ogni creditore, riscadenziando il debito in essere permettendogli di ristrutturare la propria situazione finanziaria. A tutela dei creditori la fattibilità e la ragionevolezza del piano di risanamento deve essere attestata da parte di un professionista indipendente rispetto agli advisor che hanno predisposto il piano (o i piani) per il debitore.

Accordi di Ristrutturazione del Debito (art. 182-bis L.F.)

Allorquando la crisi si trovi ad uno stato più avanzato, l’accordo di ristrutturazione del debito può diventare uno strumento efficace per il superamento della crisi d’impresa. Questo strumento, è caratterizzato da due fasi ben distinte; quella stragiudiziale e quella giudiziale. Nella prima l’imprenditore in crisi rinegozia con i creditori la propria situazione debitoria; nella seconda, invece, l’accordo (che deve essere accettato dai creditori che rappresentino almeno il 60% della massa creditoria), ed attestato da un professionista indipendente, per essere produttivo di effetti legali deve essere omologato dal tribunale competente.

Concordato Preventivo (art. 160 L.F.)

Strumento flessibile ed adatto alla regolazione delle crisi aziendali più gravi. Si sostanzia in un accordo tra debitore e creditori, in forza del quale il primo si obbliga a pagare i propri debiti, proponendo un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualunque forma. Gli scopi che consente di raggiungere tale strumento riguardano la tutela dell’interesse del debitore ottenendo una paralisi delle azioni esecutive nei suoi confronti, ma anche la tutela degli interessi dei creditori ad evitare una lunga e dispendiosa attività liquidatoria fallimentare, conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in tempi brevi.

Concordato  con Continuità Aziendale (art. 186-bis L.F.)

Oltre al concordato preventivo liquidatorio nel 2012 è stato introdotto con l’art. 186-bis LF il concordato preventivo con continuità aziendale più aderente alle necessità delle imprese che intendano proseguire la loro attività nonostante lo stato di crisi in cui sono incorse e che ritengano di possedere le caratteristiche per poterla superare mediante adeguate correzioni di rotta. Qualora ve ne siano le condizioni tale tipologia di procedura evita la chiusura dell’azienda

Fallimento e Concordato Fallimentare

Utilizzato per il superamento e la rimozione dell’insolvenza, allorquando la crisi (ormai irreversibile) non sia superabile nell’ambito di una soluzione concordata. Il fallimento è una procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l’imprenditore commerciale con l’intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all’accertamento dello stato di insolvenza dell’imprenditore, all’accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della parcondicio creditorum, tenendo conto delle cause legittime di prelazione.

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