NUOVE REGOLE ALLA DETRAZIONE DELL’IVA A CREDITO (CIRCOLARE 1E2018 AGENZIA DELLE ENTRATE)

L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare 1E2018 del 17 gennaio 2018, che la detrazione dell’IVA potrà essere effettuata secondo diverse modalità a seconda di anno di ricezione della fattura di acquisto e momento di registrazione della stessa nel relativo registro.

In particolare per le fatture relative al 2017, pervenute nel 2017, ma registrate nell’apposito registro IVA acquisti nel 2018 (la registrazione dovrà avvenire al più tardi entro il 30.04 e dovrà essere fatta in apposito sezionale del registro IVA riguardante le fatture riferite al 2017) la detrazione è ammessa e sarà effettuata direttamente nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2017 (effettuata il 30.04.2018).

Qualora la fattura relativa ad acquisti compiuti nel 2017 pervenga nel 2018, la stessa dovrà essere registrata nel registro degli acquisti in maniera ordinaria e risulterà detraibile nella liquidazione IVA mensile/trimestrale relativa al mese di ricezione della fattura.

Le fatture relative all’esercizio 2017, ricevute nel 2018 posso essere registrate, al più tardi, entro il 30.04.2019. Qualora la registrazione avvenga nei primi mesi del 2019 le modalità sono le medesime esposte sopra, la fattura dovrà essere registrata in apposito sezionale del registro IVA e la relativa imposta sarà detratta direttamente nelle dichiarazione annuale IVA 2019 riferita al 2018.

Per una migliore comprensione della normativa analizziamo alcune ipotesi operative.

Si ponga il caso di un’azienda (che effettui la liquidazione dell’imposta su base mensile) che abbia acquistato dei beni nel mese di dicembre 2017, con consegna della merca e ricezione della relativa fattura nel medesimo mese. L’imposta a credito relativa confluirà, previa registrazione della fattura di acquisto entro il 16 gennaio 2018 (data in cui è effettuata la liquidazione mensile) nella liquidazione IVA del mese di dicembre.

Il medesimo soggetto, che, abbia ricevuto la fattura con le medesime modalità di cui sopra, ma non abbia registrato la fattura entro il termine per la liquidazione relativa a dicembre 2017, potrà registrare il documento al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione IVA relativa al 2017) in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Nella diversa ipotesi in cui, a seguito di un acquisto effettuato in dicembre 2017, la fattura sia ricevuta nel 2018 il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nella liquidazione mensile relativa al mese di ricezione della fattura (quindi nel 2018 entro il 16 del mese successivo la registrazione della fattura). In questo caso l’imposta potrà essere detratta, al più tardi, nella entro il 30 aprile 2019.

Le modalità sono le medesime del precedente esempio, la registrazione nel 2018 comporta la detrazione dell’imposta in una liquidazione mensile (o trimestrale) riferita al 2018; mentre la registrazione della fattura nel 2019 (entro il 30.4) comporterà la registrazione della stessa in apposito sezionale relativo alle fatture ricevute nel 2018 e la relativa IVA a credito sarà portata in detrazione direttamente nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2018 (che si effettuerà il 30.04.2019).

Dagli esempi appena esposti risulta dunque essere chiaro come la detrazione dell’imposta dipenda dal momento della ricezione della fattura. Di conseguenza bisognerà allegare alle fatture “a cavallo d’anno” un documento (busta, mail, PEC) che provi che la fattura relativa all’acquisto di beni o servizi effettuati nell’anno x sia a Voi pervenuta nell’anno x+1.

Infine si specifica che, essendo la circolare 1E2018 del 17/01/2018 intervenuta dopo la liquidazione periodica relativa a dicembre 2018, sono fatti salvi e non sono sanzionati i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica che risultano essere difformi rispetto alle indicazioni sopra riportate.

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