CIRCOLARE 4/2020: NUOVO CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, della nuova disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020.

In sede di approvazione è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (detto credito sostituisce il precedente credito d’imposta ricerca e sviluppo dl 145/2013 che resta quindi valido solo per il periodo d’imposta chiuso al 31/12/2019 e per il quale si riporta una sintesi della disciplina e delle novità al termine della presente circolare).

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
  • non spetta alle imprese:
    • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019  (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

ATTIVITÀ AGEVOLABILI*

Ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Innovazione tecnologica: trattasi di attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale categoria le attività:

  • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
  • per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • per un controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative: trattasi di attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

*con specifico decreto il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività

SPESE AGEVOLABILI

Spese per il personale: si tratta del personale impiegato nelle attività di cui sopra. Per il personale impiegato di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impego e in possesso di una laurea specialistica (differenziata a seconda della specifica attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese relative a beni mobili materiali impiegati nella attività di R&S e innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato in ciascuna attività.

Quote di ammortamento relative a privative industriali: solo per l’attività di R&S sono agevolabili le quote di ammortamento relative ad acquisto da terzi di privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuove varietà vegetali nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000 purchè utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività.

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta.

Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività.

ATTIVITA’ CREDITO D’IMPOSTA
Attività di Ricerca e Sviluppo 12% della base di calcolo, massimo 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi i sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obbiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0     10% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni
Attività innovative 6% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni

Va evidenziato che:

  • la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
  • il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;
  • il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

NB: per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale“;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

IL CREDITO D’IMPOSTA ART. 3 D.L. 145/2013 IN VIGORE FINO AL PERIODO CHIUSO AL 31/12/2019 (CHE POTRA’ QUINDI ESSERE INSERITO NEL BILANCIO DA APPROVARE AL 29/04/2020): SINTESI

La legge di bilancio 2019 è intervenuta sulla disciplina dell’agevolazione, modificando in più punti l’articolo 3, Dl 145/2013.

Misura e limiti dell’agevolazione

In linea generale, la misura del credito d’imposta passa dal 50% al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tuttavia, il credito d’imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle seguenti ipotesi:

  • spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • sperse relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente. 
    L’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta R&S passa da 20 a 10 milioni di euro.

Spese agevolabili

La citata legge di bilancio è intervenuta anche sull’elenco delle spese agevolabili contenuto nel comma 6. Pertanto, ora, ai fini della determinazione dell’agevolazione, sono ammissibili anche le spese relative:

  • al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • al personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo, o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. 
    Inoltre, si specifica meglio, rispetto al passato, l’ambito delle spese ammissibili al credito d’imposta sostenute per “contratti di ricerca”. Per effetto delle modifiche, sono ammissibili al bonus le spese relative a:
  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta e a contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente;
  • contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate sopra, per il diretto svolgimento delle attività di R&S ammissibili al tax credit a condizione che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo della committente. 

In entrambi i casi, rileva la nozione civilistica di controllo (articolo 2359) e, per le persone fisiche, si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore. 

Infine, nel novero delle spese agevolabili vengono incluse anche quelle relative a materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Questa disposizione, peraltro, non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Determinazione dell’agevolazione

Le modifiche hanno interessato anche le modalità di determinazione del beneficio, in conseguenza della differenziazione delle aliquote previste dal nuovo comma 1.
In particolare, il riformato criterio di calcolo è indicato dal comma 6-bis, secondo cui il credito d’imposta si applica:

  • nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza agevolabile (data dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca (indicate nelle lettere a e c del comma 6, come modificate) rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile
  • e nella misura del 25% sulla parte residua. 

In altri termini, la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e quella residua su cui applicare l’aliquota del 25% vengono individuate in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese su quelle complessivamente sostenute nel corso del periodo agevolabile.

Utilizzabilità del credito d’imposta  

Viene chiarito che il credito d’imposta è utilizzabile (mediante compensazione con F24) solo “subordinatamente” all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal nuovo comma 11.

Adempimenti certificativi

La nuova disciplina prevede che per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti.

Regole specifiche sono previste per le imprese non soggetto all’obbligo della revisione legale dei conti, per le quali la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall’articolo 8, Dlgs 39/2010.
Per le stesse imprese, inoltre, si prevede che le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5mila euro, fermo restando, comunque, l’importo massimo annuo concedibile (fissato, come già detto, a 10 milioni di euro). 

Controlli  

Anche la disciplina della verifica sulla sussistenza delle condizioni di spettanza del credito d’imposta ha subito rilevanti modifiche.

A tal fine, la legge di bilancio 2019 ha inserito nell’articolo 3 il nuovo comma 11-bis, in base al quale per consentire l’espletamento delle attività di controllo successivo, le imprese beneficiarie del bonus devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

La relazione, nel caso di attività di R&S organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del relativo responsabile aziendale o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimenti.

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