CIRCOLARE 16/2020

OGGETTO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, BONUS 600/1000 EURO E BONUS AFFITTI

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, delle novità in merito alla richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto rilancio.

BONUS 600 EURO MESE DI APRILE

È confermato anche per il mese di aprile il bonus 600 euro già erogato a marzo. Detto bonus verrà erogato in forma automatica dall’INPS a tutti coloro che hanno già ricevuto il medesimo bonus per marzo.

BONUS 1.000 EURO MESE DI MAGGIO

Per il mese di maggio l’indennità arriva a 1.000 euro, per alcune categorie di soggetti con un determinato calo di fatturato. Per avere diritto all’indennità i requisiti dovranno essere dimostrati attraverso un’autocertificazione da presentare all’INPS insieme alla domanda.

Potranno beneficiarne esclusivamente gli iscritti alla gestione separata INPS (per chi è iscritto ad altra gestione si veda il successivo paragrafo contributi a fondo perduto) non iscritti ad altre forme di previdenza o titolari di reddito da pensione.

Per beneficiare di detto bonus è necessaria una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019 (confronto marzo-aprile 2019 e marzo-aprile 2020).

Il reddito viene calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi percepiti e i costi inerenti all’attività sostenuti, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Non sono ancora stati pubblicati i moduli per la richiesta del bonus in questione.

BONUS AFFITTI MARZO, APRILE, MAGGIO

È riconosciuto un credito di imposta sugli affitti (il canone relativo a dette mensilità deve essere versato) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. È riconosciuto a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e che abbia subito nei predetti mesi una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai medesimi mesi del 2019 sui canoni pagati per le locazioni di immobili.

Il bonus è già operativo e può quindi essere utilizzato immediatamente dagli aventi diritto. Il credito d’imposta può essere utilizzato tramite la compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Si dovrà inserire il codice tributo 6920.

Detto bonus è pari al 60% del canone versato per gli affitti immobiliari e del 30% del canone versato con riferimento agli affitti d’azienda.

Detto bonus non è utilizzabile da chi ha utilizzato il bonus botteghe e negozi nel mese di marzo che quindi potrà beneficiarne nei mesi di aprile e maggio.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

È previsto, a determinate condizioni di seguito esposte e solo per alcune categorie di soggetti, un contributo a fondo perduto a sostegno dell’attività aziendale se danneggiata dal COVID -19.

Il contributo è pari alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 applicando a detta diminuzione le seguenti percentuali:

  • 20% se i ricavi e compensi 2019 sono inferiori o pari ad euro 400.000,00;
  • 15% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 400.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro;
  • 10% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 1.000.000,00 di euro e 5.000.000,00 di euro.

Per i soggetti con fatturato 2019 superiore ai 5 milioni di euro non è previsto alcun contributo. Poiché il fatturato considerato è quello al 31/12/2019 bisognerà autocertificare l’importo di cui sopra nell’istanza con cui si richiede il contributo essendo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in questione in scadenza al 30 novembre 2020.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000,00 per le persone fisiche e ad euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Oltre a questo requisito “dimensionale” deve essere rispettato almeno uno dei requisiti di seguito:

Il contributo non spetta a:

  • Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020;
  • Enti pubblici;
  • Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (c.d. casse previdenziali);
  • Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli articoli 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. 18/2020 (Cura Italia).

Si specifica che nei casi particolari di cui sopra, attività iniziata dopo il 1 gennaio 2019 e sede nei comuni in stato di emergenza, il calcolo del contributo è il seguente:

  • Se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e aprile 2019 è negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Detti contributi sono richiesti a mezzo istanza, presentabile a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020, e saranno accreditati sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo (qualora l’IBAN fornito risulti intestato ad altro soggetto non avverrà l’accredito). Detta istanza è trasmissibile esclusivamente tramite i canali dell’agenzia delle entrate direttamente dal contribuente (in possesso delle credenziali di fisconline) o a mezzo professionista incaricato.

Per la predisposizione della pratica, l’invio dell’istanza ed il calcolo del contributo spettante, anche in relazione alla mole di lavoro gravante sullo studio, il compenso professionale richiesto è pari al 5% del contributo erogato con un minimo di 250 euro per le persone fisiche e di 500 euro per tutti gli altri soggetti.

Qualora vogliate predisporre l’istanza in autonomia (istanza ed istruzioni per la compilazione sono consultabili sul sito dell’ agenzia delle entrate) avvalendovi dunque dello studio esclusivamente per l’invio, previo riporto dei dati da voi indicati nell’ apposito software, il compenso richiesto sarà di euro 200,00.

Condividi questo articolo su:

Categorie

ARTICOLI
CIRCOLARI
NEWS
RACCOLTE

Articoli Recenti

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 – L. 30.12.2021 n. 234

L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA CON IL NUOVO D.L. 118/2021

LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Links Utili