COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nell’ambito del c.d. “Decreto Fiscale” il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo prevedendo, tra l’altro, che lo stesso interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022.

Ne consegue che:

  • per i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
  • per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

Nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha previsto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

In particolare, l’art. 13, DL n. 146/2021, modificando l’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto che per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.

La violazione del predetto obbligo è sanzionata da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa / ritardata la comunicazione in esame, senza possibilità di diffida.

 

Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Nota 11.1.2022, n. 29 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al predetto obbligo di seguito sintetizzati.

AMBITO SOGGETTIVO

Come precisato nella citata Nota n. 29 l’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Relativamente alla tipologia di rapporti da notificare l’obbligo interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:

  • inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222, C.c vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuativedi cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di specifica comunicazione preventiva ex art. 9-bis, DL n. 510/96;
  • i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, DL n. 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);
  • le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA; nel caso in cui l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, per i quali il DL n. 152/2021, modificando il citato art. 9-bis, ha già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

TERMINI E SCADENZE

Il predetto obbliga interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11.1.2022. In particolare, per i rapporti di lavoro:

  • in essere al 11.1.2022, nonchè per quelli iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 1.2022;
  • avviati dal 12.1.2022la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

MODALITÀ E CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La predetta comunicazione ai sensi del citato art. 14 va effettuata al competente Ispettorato del Lavoro in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante sms / posta elettronica come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 81/2015.

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, la comunicazione in esame va effettuata tramite e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata), desumibile dal seguente elenco.

 

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
TL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

L’INL evidenzia che la comunicazione deve avere il seguente contenuto minimo, in mancanza del quale la stessa è considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attivita`;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta l’opera / servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). Nel caso in cui in cui l’opera / servizio non sia compiutonell’arco temporale indicato è richiesta una nuova comunicazione;
  • ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222, Codice civile, tra:

·             la Alfa srl, con sede a Milano, in Via Roma 16, codice fiscale ______________________

·             il sig. ________________, nato a ________________, residente a ______________ in Via _____________________, codice fiscale _________________________

per lo svolgimento della seguente attività .

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il .

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro _______________ (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € __________, al lordo della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 20%.

Luogo, data ______________

Firma

_______________

ANNULLAMENTO / MODIFICA DELLA COMUNICAZIONE

È possibile annullare / modificare una comunicazione trasmessa in qualunque momento antecedente l’inizio dell’attività del prestatore.

SANZIONI

Come sopra accennato, in caso di omessa / infedele comunicazione è applicabile la sanzione da € 500 a e 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo. Non è applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs n. 124/2004.

Come precisato nella citata Nota n. 29 le sanzioni possono:

  • essere più di una nel caso in cui le comunicazioni omesse interessino più lavoratori:
  • essere applicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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