Novità importanti per la tassazione dei redditi prodotti all’Estero tramite stabili Organizzazioni

La novità, introdotta dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Crescita ed internazionalizzazione delle imprese), modifica profondamente, il criterio di tassazione dei redditi delle stabili organizzazioni all’Estero di Società italiane.

Il regime introdotto è opzionale e consente di escludere in Italia dalla base imponibile della Società residente , il reddito prodotto all’Estero , beneficiando così del minore tax rate dello stato di insediamento della branch.

Si viene così a derogare parzialmente il principio di tassazione dei redditi mondiali (worldwide taxation ) rafforzando il principio di tassazione allo stato della fonte di tutti i redditi prodotti all’Estero da parte della società residente in Italia per il tramite della Stabile organizzazione.

La novità è rubricata all’art. 168- ter del Tuir (“esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti”);

l’applicazione è opzionale in sede di costituzione della stabile organizzazione e deve essere esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa italiana.

Viene così sostanzialmente equiparato il trattamento fiscale della branch a quello di una subsidiary estera(società controllate).

Ci sono però delle deroghe:

-se la branch è localizzata in uno stato black list oppure se è localizzata in uno stato white list con una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella applicabile in Italia e consegue proventi derivanti per più della metà da passive income e cioè dalla gestione di attività finanziarie, concessione in uso di diritti immateriali e prestazioni di servizi intercompany, troverà automaticamente applicazione il regime di tassazione per trasparenza in base alle regole previste per il regime CFC. (controlled foreign companies), salvo che ricorra una delle esimenti previste per tale regime ( radicamento nel mercato locale, adeguato livello di tassazione o assenza di costruzione artificiosa).

Applicando il regime CFC il reddito della branch è soggetto a tassazione separata e verrà penalizzato l’utilizzo delle perdite che, al contrario del regime ordinario, potranno essere compensate esclusivamente con la base imponibile futura della stabile organizzazione.

Transitoriamente, il regime può essere applicato con opzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. E cioè per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’opzione dovrebbe essere esercitata entro il 31 Dicembre 2018, con effetti dall’inizio del periodo d’imposta 2018.

L’opzione:

l’opzione determina che l’utile e la perdita della branch è escluso da tassazione in Italia.

Dopo aver scontato le imposte estere, quindi , l’utile prodotto tramite stabile organizzazione esente saranno a disposizione della casa madre in italia senza essere assoggettati ad ulteriore prelievo impositivo da parte del fisco italiano.

Questa è in sintesi l’alternativa al regime di tassazione ordinario con cui invece viene imputato il reddito o la perdita in Italia della branch estera con riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’Estero in via definitiva.

Una volta esercitata l’opzione essa è irrevocabile e va mantenuta per tutta la vita della branch.

Tenuto conto che, con un esplicito richiamo ai principi e criteri definiti dall’Ocse, la nuova formulazione dell’art. 152, pertanto prevede che le operazioni casa madre-branch saranno determinate applicando il principio del valore normale ai sensi dell’art. 110 , comma 7 del T.U.I.R nonché il fondo di dotazione della branch verrà quindi determinato applicando il principio del separate entity approach previsto dall’OCSE; la branch viene di fatto equiparata a un soggetto indipendente svolgente le medesime attività in condizioni identiche o similari.

Il meccanismo del “recapture” delle perdite.

Questo meccanismo è previsto nel caso in cui l’impresa italiana abbia nei precedenti cinque esercizi utilizzato perdite fiscali generate tramite una stabile organizzazione ed intenda ora optare per il regime dell’esenzione.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione, l’impresa italiana deve indicare:

-utili e perdite attribuibili a ciascuna branch nei cinque periodi d’imposta precedenti quello d’effetto dell’opzione e se da ciò emergerà una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla branch sono imponibili fino a concorrenza della stessa, fatta salva la possibilità di scomputare dalla imposta dovuta “ le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell’art. 165 comma 6”.

Ai fini antielusivi, il meccanismo di recupero delle perdite fiscali pregresse trova applicazione anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la branch o parte della branch ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione di branch exemption.

Nell’atto di trasferiemento andrà indicato da parte dell’impresa cedente se , nei cinque periodi d’imposta precedenti, ha importato dalla stabile organizzazione trasferita o da una parte della stessa , una perdita fiscale netta, che in seguito al trasferimento passerà all’impresa acquirente per assumere rilevanza ai fini dell’eventuale opzione per la branch exemption da parte di quest’ultima.

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