LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Sul S.O. n. 40 alla G.U. 30.12.2023 n. 303 è stata pubblicata la L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bi­lancio 2024), in vigore dall’1.1.2024.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2024.

 

Argomento Descrizione
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolarizzazione del magazzino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

·       sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

·       sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Soggetti interessati

Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i prin­ci­pi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.

Ambito oggettivo

L’adeguamento può riguardare le rimanenze:

·       dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

·       delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

·       alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;

·       alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

Modalità di adeguamento

L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

·       l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;

·       l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.

Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

·       dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’am­mon­tare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;

·       di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.

Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esisten­za di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

·       l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;

·       il volume d’affari.

In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

·       il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pra­tica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);

·       il valore del bene eliminato.

Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sosti­tutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.

Modalità di adesione

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).

Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

·       la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui red­diti relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;

·       la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’ac­conto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

·       somme non pagate e dei relativi interessi;

·       sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP

L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.

Effetti dell’adeguamento

La regolarizzazione:

·       non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;

·       non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.

I valori risultanti dall’adeguamento:

·       sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;

·       nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

 

 

 

 

 

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

 

 

 

 

 

 

Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

·       per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;

·       oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Cessioni
di fabbricati
con interventi superbonus – Plusvalenza
A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Immobili esclusi

Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

·       acquisiti per successione;

·       che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

Modalità di determinazione dei costi inerenti

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

·       se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;

·       se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’age­vo­la­zione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Applicazione dell’imposta sostitutiva

Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

Imponibilità
della costituzione dei diritti reali immobiliari
La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.

Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari

Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell’inter­pre­ta­zio­ne adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall’1.1.2024 rientrano:

·       nella lett. h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali);

·       nella lett. b) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua.

Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

Seguendo l’impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimen­to (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l’ap­pli­cazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:

·       non rileva il possesso dell’immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;

·       il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’am­montare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 26%.

Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo

In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina:

·       non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. “superbonus”;

·       prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto.

Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).

 

 

 

 

Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota
al 26% – Modifica normativa
per gli intermediari non residenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.

Ambito oggettivo – Locazioni brevi

Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abi­tativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la presta­zione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Sono assimilati alle locazioni brevi:

·       i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);

·       i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

Natura imprenditoriale – Esclusione

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’eser­ci­zio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si pre­su­me la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.

La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’ap­pli­ca­bilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).

Cedolare secca – Aliquota al 26%

La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

·       si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;

·       si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;

·       non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.

Ritenuta del 21% a titolo di acconto

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

·       operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;

·       versarla all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

·       effettuare la relativa certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98.

La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti

Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.

In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:

·       viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l’art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;

·       viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73.

Variazione
catastale degli immobili oggetto di interventi
superbonus
Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.

Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti” A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.

Pagamenti sui quali si applica la ritenuta

La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’impo­sta”.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

·       dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

·       dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione

 

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

·       1.000 euro, per tutti i dipendenti;

·       2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

·       delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

·       delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.
Plusvalenze
sulla cessione di metalli preziosi

 

La legge di bilancio 2024 elimina la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.

Tassazione delle plusvalenze su metalli preziosi

L’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.

Tali redditi prevedono la liquidazione all’interno del quadro RT del modello REDDITI dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.

Nuova base imponibile in mancanza di un costo documentato

Ai fini della determinazione della base imponibile, si applica l’art. 68 co. 6 del TUIR, ai sensi del quale la plusvalenza è data dalla differenza tra:

·       il corrispettivo percepito o la somma o il valore normale dei beni rimborsati;

·       il costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni altro onere inerente, ivi compresa l’imposta sulle successioni o donazioni, con esclusione degli interessi passivi.

La legge di bilancio 2024 interviene sull’art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.

A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado di documentare il costo di acquisto, l’ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.

Plusvalenze
su partecipazioni realizzate
da società non residenti
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:

·       qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);

·       in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).

Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.

 

 

 

Nuove aliquote per IVIE e IVAFE

 

 

 

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

Decorrenza

L’incremento delle aliquote, per l’IVIE all’1,06% e per l’IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall’1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.

Nuova aliquota per l’IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list

L’IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero e l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l’ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli “prodotti finanziari”.

Ai fini dell’applicazione dell’IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.

In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta black list. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l’incremento di aliquota dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.

Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).

In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

Decorrenza

Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.

Ambito applicativo

Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).

Sanzione

Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.

Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

Controlli preventivi

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Presentazione
dei modelli F24 contenenti
compensazioni – Estensione
obbligo
di utilizzare
i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’A­gen­zia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Compensazione dei crediti INPS e INAIL

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni

Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la pre­sentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.

In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’ef­fi­ca­cia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL – Introduzione di un termine iniziale Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL.

Crediti INPS

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:

·       dai datori di lavoro non agricoli:

–     a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;

–     dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

·       dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

·       dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Crediti INAIL

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Decorrenza e disposizioni attuative

La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

 

Argomento Descrizione
Pignoramento presso terzi – Efficientamento Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.

L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.

La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Contrasto all’apertura
di partite IVA
“fittizie”
Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l’Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Inoltre, viene preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Sgravio IVA tax free shopping Con l’obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).

Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024.

 

 

 

Contributi e credito d’imposta
per la ricostruzione a seguito dell’alluvione dell’1.5.2023

 

 

 

 

Vengono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023, di cui all’art. 20-sexies co. 3 lett. a), b), c), d), e) e g) del DL 61/2023.

Viene previsto che tali contributi siano erogati, sulla base delle istanze di concessione presentate ai sensi dell’art. 20-septies del DL 61/2023, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:

·       20.000 euro se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;

·       40.000 euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

I contributi complessivamente superiori a tali importi possono essere erogati, per l’intero ammontare, anche con le modalità del finanziamento agevolato.

Riconoscimento del credito d’imposta

In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, viene previsto il riconoscimento in capo al beneficiario di un credito d’imposta in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, alla somma della sorte capitale, degli interessi dovuti e delle spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.
Crediti d’imposta per il cinema – Modifiche alla disciplina Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016.

Per i soggetti incaricati della certificazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele rilasciata.

Legge Sabatini – Rifinanziamento In relazione alla c.d. “nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l’incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
Contratti
di sviluppo –
Rifinanziamento
Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo industriale.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l’utilizzo delle risorse.

Fondo crescita sostenibile –
Rifinanziamento
La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art. 23 del DL 83/2012, viene incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025.
Fondo per
le emergenze
in agricoltura
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo per sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato generate da eventi non prevedibili.

Si demanda al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse.

Proroga
per l’accesso al Fondo di garanzia prima casa
Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all’art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

Si ricorda che l’agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui:

·       giovani coppie;

·       nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

·       conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;

·       giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Finanziamenti con TEG superiore al TEGM

Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all’art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021.

·       Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96.

 

Estensione
della garanzia
del Fondo prima casa alle famiglie numerose
Per l’anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l’accesso al credito di cui all’art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono:

·       tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a);

·       quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b);

·       cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c).

Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all’80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia:

·       l’80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a);

·       l’85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b);

·       il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c).

Finanziamenti con TEG superiore al TEGM

Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 della L. 108/96.

Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo

Viene prevista la permanenza dell’operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, purché:

·       le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie;

·       e comunque non abbiano impatti negativi sull’equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari.

 

 

 

 

 

Bonus asili nido

 

 

 

 

 

 

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”), introdotto dall’art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall’1.1.2016.

Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l’importo del bonus in esame per i bambini nati a decorrere dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. “bonus secondo figlio”).

L’importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall’art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall’art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall’anno 2020 lo ha elevato a un massimo di:

·       3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro;

·       2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro,

comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il bonus resta fisso a 1.500 euro).

La norma in esame aumenta a 2.100 euro l’importo di tale incremento con riferimento ai nati dall’1.1.2024:

·       in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro;

·       in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni,

con la conseguenza che, dal 2024, l’importo del bonus per tali soggetti arriverà a 3.600 euro.

Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l’importo resta fermo a 1.500 euro l’anno.

Fondo per
le borse di studio per l’Erasmus italiano
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, il Fondo per l’Erasmus italiano, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall’art. 5 co. 5-bis del DM 22.10.2004 n. 270.

Si demanda ad un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca la definizione dell’ammontare degli importi erogabili, delle modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio e del valore dell’ISEE per l’accesso.

Esenzione fiscale delle borse di studio

Le borse di studio erogate agli studenti sono esenti da imposizione fiscale.

Riduzione del canone RAI Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l’anno 2024.
Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:

·       all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);

·       all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

 

Argomento Descrizione
Obbligo
di assicurazione per rischi
catastrofali
per imprese
residenti e stabili organizzazioni
di imprese non residenti
Viene introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi ca­tastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:

·       con sede legale in Italia;

·       aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.

L’obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

La polizza copre i danni:

·       relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);

·       direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se l’obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto “nell’assegnazione di con­tri­bu­ti, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Condizioni del contratto

Le compagnie assicurative devono applicare:

·       un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;

·       premi proporzionali al rischio.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.

Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.

Decreto attuativo

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Im­prese e del Made in Italy (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.

 

Argomento Descrizione
Sanzioni per la violazione degli obblighi anagrafici e di residenza all’estero Con la modifica dell’art. 11 co. 1 della L. 1228/54, sono elevate sino ad una somma ricom­pre­sa tra un minimo di 100 euro e un massimo di 500 euro le sanzioni amministrative pe­cuniarie conseguenti all’inottemperanza degli obblighi anagrafici sanciti dalla L. 1228/54, recante l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale”, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (ossia il DPR 223/89, come rivisitato dal DPR 126/2015).

Le medesime sanzioni sono estese all’ipotesi di violazione degli obblighi di cui alla L. 470/88 – istitutiva dell’“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” (c.d. “AIRE”) – e del relativo regolamento di esecuzione (vale a dire, il DPR 323/89), fatte salve, con riguardo agli obblighi dichiarativi, le specifiche prescrizioni di cui al novellato art. 11 co. 2 della L. 1228/54.

In ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che il fatto non costituisca reato.

Riduzione delle sanzioni in caso di adempimento tardivo

La sanzione di cui al novellato art. 11 co. 1 primo periodo della L. 1228/54 è ridotta a un decimo del minimo di quella prevista (quindi a 10 euro) alla duplice condizione che:

·       le comunicazioni e le dichiarazioni funzionali all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 1228/54, alla L. 470/88 e ai relativi regolamenti di attuazione siano effettuate con un ritardo non superiore a 90 giorni;

·       la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Sanzioni
per l’omesso trasferimento
di residenza all’estero e dall’estero
Il riformato art. 11 co. 2 della L. 1228/54 prescrive una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, per ciascun anno in cui perduri la violazione, in relazione alle ipotesi di:

·       inadempimento degli obblighi di comunicazione del trasferimento dall’estero nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti prescritti dall’art. 13 co. 2 del DPR 223/89;

·       violazione dell’obbligo di dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero sancito dall’art. 6 co. 1 e 4 della L. 470/88.

Anche in questi casi, la sanzione amministrativa pecuniaria potrà trovare applicazione a condizione che la condotta omissiva non concreti una fattispecie di reato.

Riduzione delle sanzioni in caso di dichiarazioni di trasferimento tardive

Ai sensi del novellato art. 11 co. 2 secondo periodo della L. 1228/54, per come modificato, la sanzione connessa all’inadempimento dei suddetti obblighi di dichiarazione di trasferimento all’estero o dall’estero è ridotta a un decimo del minimo (dunque, a 20 euro) alla duplice condizione che:

·       la dichiarazione sia presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;

·       la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della viola­zio­ne abbia avuto formale conoscenza.

Accertamento
e irrogazione delle sanzioni
per violazione degli obblighi anagrafici
e di residenza all’estero
Il nuovo art. 11 co. 3 della L. 1228/54 prevede che l’autorità competente per l’ac­cer­tamento delle violazioni di cui ai commi precedenti e per l’irrogazione delle conse­guenti sanzioni è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Al procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81.

Decadenza dal potere accertativo e sanzionatorio

L’art. 11 co. 3 della L. 1228/54, per come riformato, stabilisce che l’accertamento e l’ir­rogazione delle sanzioni devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa.

 

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