COMUNICAZIONE GSE PER L’UTILIZZO DEI CREDITI R&S E INDUSTRIA 4.0

Come noto per poter utilizzare in compensazione il Credito di Imposta Industria 4.0 e il Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design è necessaria una comunicazione al GSE che, dallo scorso 18 maggio 2024, ha attivato una nuova funzionalità che permetterà l’invio dei moduli tramite portale.

Il GSE chiarisce che sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento.
Si ricorda che le tipologie di investimento soggette a questa comunicazione sono le seguenti:
investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

– investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
All’interno del portale è comunque disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

In merito alla modalità di compilazione, viene inoltre precisato che sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del rappresentante legale o di uno dei rappresenti legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.

Per investimenti dal 30 marzo 2024, comunicazione ex ante ed ex post

Quanto all’ambito applicativo delle comunicazioni, si ricorda che la richiesta di compensazione va inviata:
– sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;

– esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.

 

Restano ferme le indicazioni fornite con la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/2024, per cui le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta indicando nel modello F24 i seguenti codici tributo:

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

 

Si ricorda infine che i crediti sospesi sono i seguenti:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

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