IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Come noto, l’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 ha introdotto, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, il regime forfettario.

Il regime in questione è un regime naturale che si applica anche ai soggetti già in attività che soddisfino i requisiti dello stesso, a meno che gli stessi decidano di optare per il regime ordinario (con vincolo triennale). Il vincolo triennale del regime ordinario non sussiste per coloro che nel 2015 hanno optato per il regime stesso e che, a seguito delle novità introdotte quest’anno, vogliano optare per il sopracitato regime forfettario (già per l’esercizio 2015).

Il regime oggetto di questo articolo si sostituisce al previgente regime dei minimi (che resta ancora valido per coloro che l’hanno adottato prima del 2016), può essere adottato già dall’esercizio 2015 e prevede alcuni requisiti d’accesso:

  • Ricavi/compensi non superiori a 50.000 €/anno a seconda dell’attività svolta e, di conseguenza, del relativo codice ATECO, in particolare i limiti sono riportati nella seguente tabella:
Descrizione   Valore soglia dei
ricavi/compensi
Redditività
Industrie alimentari e delle bevande   45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio   50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande   40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti   30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari   25.000 86%
Intermediari del commercio   25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione   50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi   30.000 78%
Altre attività economiche   30.000 67%
  • Spese sostenute per l’impiego di lavoratori non superiori a 5.000 €;
  • Costo comprensivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000€. Nel calcolo di questi 20.000 euro i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio d’impresa, arte o professione e per l’uso personale concorrono per il 50% del loro valore, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Inoltre nel calcolo di tale limite non sono da ricomprendersi i beni immobili acquisiti ed utilizzati ed i beni di costo unitario non superiori a 516,46 euro.

Chi dispone di tali requisiti potrà beneficiare di un’imposta sostitutiva pari al 15% che sarà applicata sul reddito in precedenza moltiplicato per il coefficiente di redditività riportato nella precedente tabella e diminuito dei contributi previdenziali dovuti.

N.B. per questo regime, a differenza del regime dei minimi, non vi sono vincoli di età o durata, chi rispetta i requisiti di cui sopra lo può adottare fintanto che rientra nei parametri (quindi anche per tutta la vita).

Vediamo un esempio pratico:

Ho ricavi per 20.000 euro e svolgo un attività professionale (quindi potrei essere, nel caso decida di adottare il regime in questione, un cosiddetto “forfettino” in quanto il mio limite di ricavi è 30.000 euro), non impego lavoratori e non ho beni mobili strumentali. Una volta che decido di optare per il regime forfettario andrò a pagare un’imposta sostitutiva del 15% sul 78% dei miei ricavi diminuito dei contributi previdenziali minimi dovuti (27% dei miei ricavi che però, grazie alle agevolazioni del regime forfettario è abbattuto di un 35%).

Quindi la mia imposta dovuta sarà: [(20000×78%)-3510]x15%= 1813,5€.

Chi usufruisce del regime forfettario ha inoltre, come specificato nell’esempio, un’agevolazione sui contributi previdenziali in quanto è previsto un abbattimento del 35% sui contributi minimi previdenziali previsti.

Tutto ciò appena detto vale per chi, già svolgendo un’attività, decide di passare dal regime ordinario al regime forfettario.

Per chi invece inizia una nuova attività (o per chi decide di passare dal regime dei minimi a quello forfettario) le agevolazioni saranno ancora maggiori in quanto, grazie al regime forfettario “start up”, è prevista un’imposta sostitutiva, calcolata sempre sul coefficiente di redditività, pari al 5%.

Tale imposta sostitutiva avrà una validità quinquennale (o, nel caso di passaggio da regime dei minimi a forfettario, degli anni di contribuzione minima residui) ed, al termine del predetto periodo, l’aliquota del 5% sarà sostituita da quella ordinaria del 15% (qualora il soggetto interessato disponga ancora dei requisiti necessari per usufruire di tale regime).

Anche per chi adotta il regime forfettario “start up” è previsto l’abbattimento dei contributi previdenziali minimi dovuti del 35%.

Il regime forfettario consente inoltre una serie di semplificazioni non trascurabili, in particolare chi adotta tale regime:

  • È esonerato (generalmente) dal versamento dell’IVA (chiaramente non ha nemmeno il diritto alla detrazione dell’IVA a credito) e conseguentemente non è tenuto alla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • È esonerato dalla registrazione di fatture emesse e corrispettivi nonché dalla registrazione degli acquisti;
  • È esonerato dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
  • È esonerato dagli studi di settore;
  • È esonerato dalla comunicazione del cosiddetto spesometro e dalla comunicazione black list;
  • Infine sono esonerati dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute.

Per quanto riguarda l’IVA, i soggetti che optano per tale regime, dovranno inserire nelle fatture la dicitura “operazione in franchigia da IVA” o, ancora meglio, scrivere la seguente frase : “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014. Regime fiscale forfettario ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014”.

Infine arriviamo alle esclusioni da tale regime in quanto non tutti possono aderirvi. In particolare sono esclusi dal regime forfettario:

  • Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • I non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • I contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

                                                                          Dott. Giovanni Baruffa

 

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