Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari

BENI IN GODIMENTO

Prima di passare all’oggetto dell’articolo bisogna specificare che l’art. 67 T.U.I.R. prevede che la concessione in godimento di un bene d’impresa da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato comporta per l’utilizzatore un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene, mentre per il concedente l’indeducibilità dei relativi costi.

I soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione in esame sono il concedente (imprenditore individuale società/imprese individuali/enti privati di tipo associativo con riguardo ai soli beni relativi all’attività commerciale) oppure l’utilizzatore (soci/familiari).

I beni oggetto della comunicazione sono:

1) BENI STRUMENTALI;

2) BENI MERCE;

3) IMMOBILI PATRIMONIO.

Non sono, invece, oggetto di comunicazione:

  1. i beni concessi in godimento agli amministratori;
  2. i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, nel caso in cui i beni costituiscano fringe benefit ai sensi degli artt. 51 e 54 del Tuir;
  3. i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  4. i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
  5. gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  6. i beni per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
  7. i beni il cui valore sia non superiore a euro 3.000,00 al netto dell’Iva (diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità di diporto, aereomobili, ed immobili).

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: ESEMPIO

 di seguito è fornito un esempio di calcolo del reddito diverso rispettivamente per un’autovettura ed un immobile concessi a familiari dei soci della società od a soci stessi (senza la qualifica di amministratori):

  1. la società immobiliare X ha concesso al sig. Rossi, figlio di un socio, un immobile in locazione. Il canone annuo ammonta a 3.000 euro mentre il valore di mercato della locazione (rendita catastale) risulta essere 4.000 euro. Il sig. Rossi, che ha dichiarato nel mod. UNICO persone fisiche un reddito diverso pari ad euro 1.000 (4.000-3.000) dovrà, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi per l’esercizio in corso entro il 31.10.2016), compilare l’apposito modello in cui comunica il bene concesso, il canone pagato, la rendita del bene, la differenza e la durata (in questo caso della locazione). Lo stesso discorso può farsi per un’autovettura basandosi sulle tabelle ACI in cui sono indicati i valori di riferimento per tutte le autovetture presenti sul mercato.
  2. Altra ipotesi si ha nel caso in cui il bene sia concesso ad un socio al quale i redditi sono imputati per trasparenza. In questo caso, per evitare il fenomeno della doppia imposizione che si realizza in presenza di beni a deducibilità limitata dovremmo fare un passaggio in più per determinare il reddito diverso. Consideriamo un’autovettura, classico esempio di bene i cui costi sono limitatamente deducibili: la società Y concede ai due soci, Bianchi (socio/amministratore, partecipazione al 60%) e Verdi (socio non amministratore partecipazione al 40%), due autovetture a titolo gratuito. Il socio Bianchi, essendo amministratore, non dovrà fare nessun tipo di dichiarazione; il socio Verdi invece dovrà, basandosi sulle tabelle ACI, determinare il reddito diverso. Poniamo che la vettura sia un Audi A3 1.8 TFSI il cui valore di riferimento secondo le tabelle ACI è 3.137 euro. Ora dobbiamo considerare i costi relativi all’autovettura. Diciamo che tra bollo, carburante, ammortamenti ed assicurazione il costo è 5.000 euro. Tale valore è indeducibile per la società per l’80% quindi del costo complessivo dovremmo considerare 4.000 euro (80% di 5.000) e di questi dovremo imputare al socio il 40% (sua quota di partecipazione), quindi 1.600 euro. Quindi il reddito diverso, da indicare in dichiarazione e da comunicare entro 30 giorni con apposito modello come nel precedente esempio, è di 1.537 euro (3.137 – 1.600).

 SANZIONI

In caso di omessa comunicazione o presentazione con dati non veritieri /incompleti dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci e familiari vi sono due differenti sanzioni:

  • se la relativa disciplina non è stata rispettata è applicabile la sanzione, in solido tra le parti, pari al 30 % della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento.
  • se la relativa disciplina è stata rispettata (il concedente – società/ditta individuale – non ha dedotto i costi e l’utilizzatore – socio/familiare – ha tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo ovvero il concedente ha addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato) è applicabile la sanzione, in solido tra le parti, che va da euro 250 a euro 2.000.

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