NOVITA’ FISCALI: D.L. 193/2016

pur consci che l’iter parlamentare di conversione porterà variazioni anche significative al testo attuale del decreto, riteniamo opportuno illustrare sommariamente le “disposizioni vigenti in materia fiscale” nello stesso contenute, rimanendo a disposizione per ogni contatto con Voi, al fine di valutazioni sugli argomenti di maggior interesse (ad esempio “rottamazione cartelle” e voluntary disclosure). Novità apportate del D.L. 193/2016:

  • Soppressione di Equitalia (art. 1 e 2)

Decorrerà dal 1.7.2017 contestualmente all’affidamento dell’attività di riscossione a “Agenzia Entrate Riscossione”

  • Spesometro trimestrale (art.4)

Introdotto l’obbligo di invio telematico entro il secondo mese successivo ad ogni trimestre di :

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • data e numero della fattura;
  • base imponibile/aliquota applicata/imposta;
  • tipologia dell’operazione;

Per la comunicazione digitale i requisiti si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione sanzioni molto pesanti in caso di omesso/errato invio € 25 per fattura con un massimale di € 25.000,00.

  • Invio trimestrale Liquidazioni I.V.A.:

Viene introdotto l’obbligo invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (sia mensili che trimestrali).Termine l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite da Agenzia Entrate con specifico provvedimento .

Comporterà un credito d’imposta per adeguamento tecnologico pari ad € 100 per i soggetti che nel 2016 hanno realizzato un volume di affari inferiore ad € 50.000,00

Sono soppressi (dal 2017):

  • La comunicazione dei dati relativi ai contratto di leasing e di locazione/noleggio;
  • I modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;
  • A partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione “black list”;

VARIAZIONE TERMINI DICHIARAZIONE IVA:

Con la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR 322/98:

  • è confermato che la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;
  • è previsto che la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.04.

Risulta di notevole portata le opportunità introdotte dall’art. 5 relativamente alla presentazione di dichiarazione integrativa. Stante la specificità dell’argomento lo Studio è a disposizione per esaminare, caso per caso, le singole situazioni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ESATTORIALI (c.d. ROTTAMAZIONE CARTELLE):

E’ prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015. In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni ed interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi) delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

Stante la complessità di questo argomento nonché la specificità dei diversi casi, ed in previsione delle notevoli variazioni che verranno apportate in sede di iter parlamentare per l’approvazione, lo Studio rimane a disposizione di ogni singolo Cliente che si trovi in tale situazione.

RIAPERTURA “ VOLUNTARY DISCLOSURE”:

Anche per questo argomento lo Studio rimane a disposizione di eventuali Clienti interessati, precisando in generale che:

  • con la riapertura è possibile sanare le violazioni commesse a tutto il 20.09.2016;
  • termine di applicazione: dal 24.10.2016 al 31.07.2017;

Stante la complessità della natura e la conseguente impossibilità di trattazione esaustiva lo Studio resta a diposizione per specifici esami delle singole posizioni e valutazione dei relativi costi/benefici.

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