LA CERTIFICAZIONE UNICA

Al fine di consentire la (pre)compilazione del mod. 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi; tale certificazione dovrà essere inoltre rilasciata anche al lavoratore dipendente/autonomo entro il 31 marzo (a differenza dello scorso esercizio in cui il rilascio doveva avvenire entro il 28 febbraio).

La Comunicazione Unica è distinta in due Sezioni:

  • CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI: vanno indicati i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI: vanno indicati i dati relativi ai redditi corrisposti a lavoratori autonomi, provvigioni, redditi diversi (anche le indennità di esproprio), corrispettivi erogati al condominio (ritenuta del 4% a titolo di acconto su compensi derivanti da contratto d’appalto d’opera e servizi effettuati nell’esercizio di impresa, anche se occasionali) e indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia (delle persone fisiche), di funzioni notarili e dell’attività sportiva qualora il rapporto di lavoro fosse di natura autonoma.

Cominciamo con il dire che le novità più importanti sono due, ovvero:

  1. La presenza della sezione relativa ai premi di produttività percepiti;
  2. La sezione per i cosiddetti lavoratori “impatriati” e rimborsi.

A seguito della detassazione sui premi di risultato, introdotta dalla Legge di Stabilità approvata a fine 2015, per tutto il 2016 i lavoratori hanno usufruito di una minore tassazione (pari al 10%) su tali somme. Proprio per questo motivo, sulla Certificazione Unica 2017, relativa ai redditi maturati nel corso del 2016, compare una specifica sezione in cui l’azienda andrà ad inserire tutte quelle somme per le quali è stata applicata la tassazione agevolata. Questa agevolazione era prevista per tutti quei lavoratori dipendenti, del settori pubblico e privato, con reddito non superiore a 50 mila euro annui.

L’altra novità riguarda, invece, quei “redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare”. Questo regime speciale è stato introdotto dal Decreto Legislativo n.147/2015 e viene identificato facendo riferimento ai cosiddetti lavoratori “impatriati”.

Per la prima volta, infine, comparirà una sezione interamente dedicata ai rimborsi di beni e servizi che non vengono tassati da parte del datore di lavoro.

Il flusso dei dati può essere effettuato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

La scadenza per l’invio telematico dei dati è fissata il 07 marzo 2016.

Le sanzioni in caso di mancata/errata presentazione sono le seguenti:

Certificazione Unica omessa, tardiva o errata 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d’imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 7 marzo 2016, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d’imposta

 

N.B. la trasmissione della Certificazione Unica non ha né abolito/sostituito la compilazione e presentazione del modello 770, ma prevede un’esenzione dalla compilazione dello stesso (770 ordinario) qualora la certificazione unica contempli tutti i dati richiesti dal fisco.

Nello specifico il consiglio è di inviare al commercialista (o al consulente del lavoro se si tratta di lavoratori dipendenti) tutte le fatture, parcelle, note e gli altri documenti relativi a compensi soggetti (o assoggettabili) a ritenuta di acconto, pagati nel 2016 a:

  • Professionisti (notai, medici del lavoro, ingegneri, ecc.);
  • Associati in partecipazione;
  • Percettori di provvigioni (procacciatori, agenti, altri intermediari);
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Percettori di rimborsi forfettari corrisposti dalle società sportive dilettantistiche;
  • Contribuenti che godono dei regimi fiscali agevolati (minimi e forfettari) anche se per questi ultimi è previsto l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto;
  • Altri soggetti.

 

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