DICHIARAZIONE IVA 2018

Entro il 30 aprile 2018 i soggetti titolari di partita iva, dovranno presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2017.

Le novità, in sintesi, del nuovo modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2018 sono le seguenti:

  • È stato ridenominato il rigo VE38 da “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17-ter” a “Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter;
  • Nel quadro VJ è stato sopresso il rigo VJ12 ed è stato ridenominato il rigo VJ18 in “Acquisti dei soggetti di cui all’art. 17-ter”;
  • Il quadro VH è stato ridenominato in “Variazioni delle comunicazioni periodiche” e bisognerà indicare oltre alle liquidazioni mensili anche i saldi delle liquidazioni Trimestrali già oggetto di invio (è stata introdotta la casella 4 “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei soggetti con liquidazioni mensili / trimestrali che hanno anticipato la liquidazione al fine di compensare il saldo della liquidazione dell’ultimo mese trimestrale;
  • Il nuovo quadro VM “Versamenti immatricolazione auto UE” corrisponede alla sezione II del quadro VH del mod. IVA 2017 nel quale vanno indicati i versamenti effettuati nel 2017 per la prima cessione interna di autovetture oggetto di acquisti intraUE;
  • Nel quadro VL sono stati innanzitutto soppressi i seguenti righi presenti nel mod. IVA 2017:
  • VL24 “Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi” nel quale andava indicato l’ammontare dei versamenti effettuati nell’anno relativi ad immatricolazioni di autovetture destinate ad essere cedute in anni successivi (i versamenti in esame andavano altresì ricompresi a rigo VL29, campo 1);
  • VL29 “Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto”, nel quale andavano indicati il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97;
  • VL31 “Versamenti integrativi d’imposta” nel quale andava indicato:
  • il totale dei versamenti integrativi, relativi all’anno, “effettuati a seguito di verbali o per altri motivi relativi ad operazioni già annotate nei registri, con esclusione delle somme pagate per interessi e sanzioni”;
  • la maggior detrazione IVA per l’acquisizione di beni ammortizzabili.
  • A seguito delle predette soppressioni sono stati rinumerati i righi del quadro in esame ed in particolare si segnalano le seguenti novità:
  • sostituzione del campo 1 di rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto” del mod. IVA 2017 con il nuovo rigo VL27;
  • sostituzione del campo 2 di rigo VL28 “Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto – di cui ricevuti da società di gestione del risparmio” del mod. IVA 2017 con il nuovo rigo VL28 “Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto”;
  • introduzione del nuovo rigo VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell’anno” nel quale indicare l’ammontare dei versamenti effettuati per la prima cessione interna di autovetture in precedenza oggetto di acquisto intraUE. In particolare vanno indicati i versamenti effettuati nel corso del 2017 relativi a cessioni avvenute nello stesso anno;
  • introduzione del nuovo rigo VL30 “Ammontare IVA periodica”, composto dai seguenti 3 campi, nei quali indicare:
  • a campo 2 l’ammontare dell’IVA periodica dovuta;
  • a campo 3 il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento relativi al 2017;
  • a campo 1 il maggiore tra l’importo di campo 2 e quello di campo 3.

Si rammenta che l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità (fino all’anno precedente il visto di conformità era obbligatorio per importi superiori ad € 15.000,00). Ne deriva, quindi, che se ad esempio la Dichiarazione IVA viene presentata il 10 marzo 2018 il credito eccedente potrà essere utilizzato dal 20 marzo 2018.

Si precisa, inoltre, che costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione del credito IVA (che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24), con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

Tuttavia, la dichiarazione presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 5.000,00 può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs n. 241/97, quali:

– dottore commercialista / esperto contabile;

– consulente del lavoro;

– perito / esperto tributario;

– responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per poter rilasciare il visto di conformità in esame il certificatore deve predisporre una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto: la cosiddetta  check list, che verrà elaborata dal Professionista autorizzato dello studio.

Per le società di capitali assoggettata al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Sanzioni

Per la compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata preventivamente presentata la dichiarazione IVA annuale e senza che vi sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione sarà applicata una sanzione pari al 30%.

Si ritiene rammentare, infine, i dati necessari per la corretta compilazione:

  • tabulato riepilogativo annuale operazioni attive e passive suddivise per aliquota fiscale, delle operazioni esenti, non imponibili, non soggette, operazioni intracomunitarie ed operazioni import ed export;
  • elenco operazioni di intento ricevute con numero di protocollo di trasmissione telematica;
  • liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) con copia F24 versamento eseguito;
  • operazioni attive con reverse charge suddivise per: cessioni rottami, cessioni oro, subappalto settore edile, cessioni fabbricati, cessioni telefoni cellulari e cessioni prodotti elettronici, prestazioni comparto edile, operazioni settore energetico;
  • ammontare cessioni beni ammortizzabili;
  • ammontare operazioni di acquisto intracomunitari, importazioni e San Marino;
  • ammontare operazioni di acquisto beni ammortizzabili, acquisti beni destinati alla rivendita, ammontare acquisti beni non ammortizzabili (locazioni, noleggi e affitti).

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