RESPONSABILITÀ DEL NUOVO AMMINISTRATORE

Il 29 agosto scorso è stata depositata la sentenza della Corte di Cassazione n.39230 che ha ulteriormente rafforzato il pensiero della giurisprudenza in materia di responsabilità per omessa dichiarazione fiscale in capo all’Amministratore neo-incaricato.

I precedenti sono molteplici, come le sentenze del massimo grado giudicante n.18834/17, n.4631/2016, n.34927/15 e n.39687/2014 che vertono unitamente nel ritenere il Neo-Amministratore responsabile per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se tale adempimento risulta precedente la sua nomina.

Secondo la giurisprudenza infatti è riscontrabile in capo al neo Amministratore l’onere di verificare la contabilità, i bilanci, e le dichiarazioni dei redditi, degli anni precedenti l’assunzione della carica. Qualora ciò non avvenga, non solo sarà chiamato a rispondere del reato di mancato versamento delle imposte in precedenza non versate, ma anche del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, ricadendo così nel penale.

Inoltre per l’assenza di preventivo controllo, verrà quantomeno ritenuto responsabile a titolo di dolo eventuale rischiando complessivamente una pena di reclusione da 18 mesi a 4 anni quando l’imposta dovuta e non versata supera i limiti di legge, come recentemente modificati (IVA superiore a 250.000 euro, imposte sul reddito superiori a 150.000 euro), ferme restando le sanzioni amministrative.

Si può quindi affermare che chi assume la carica di Amministratore va ad accettare anche le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, poiché la Corte di Cassazione, nel corso degli anni continua a ribadire l’importanza di porre in atto un’attività di ricognizione contabile e fiscale, al fine di rilevare almeno quelle che possono essere definite <<evidenti>> anomalie.

Inoltre, la sentenza di agosto, propone un ulteriore spunto di riflessione dato dal fatto che il neo-Amministratore sosteneva di aver chiesto più volte, al suo predecessore, la documentazione contabile e fiscale, in modo da poter mettere in atto i controlli del caso, senza però aver ricevuto alcunché, giustificando in questo modo la sua totale estraneità alla non presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Giustificazione che però non è stata ritenuta sufficiente dai giudici di merito, i quali avrebbero ritenuto necessaria la presentazione di una denuncia a carico dell’Amministratore precedente.

Fatto questo che porta alla seguente conclusione: nel caso in cui si rinvenisse una situazione ostile o non collaborativa da parte del precedente Amministratore, è necessario procedere con una denuncia alle autorità competenti, in modo da poter provare la bontà del proprio operato.

Rimane comunque fermo il fatto che la sentenza in esame conferma l’orientamento espresso sinora in tema di omessi versamenti e responsabilità dell’organo amministrativo neo assunto che, in caso di mancanze nei versamenti, rischia di dover rispondere anche delle colpe dei soggetti che va sostituendo.

Situazione però diversa dai reati dichiarativi attuati tramite falsa fatturazione nei quali va provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la conoscenza da parte del nuovo Amministratore, delle violazioni contabili commesse dai suoi predecessori.

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