DICHIARAZIONE IVA 2019

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, che entro il 30 aprile 2019 i soggetti titolari di partita iva, dovranno presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2018.

TERMINI PER L’INVIO DEL MODELLO IVA 2019

La scadenza per l’invio del modello Iva 2019 relativo al periodo d’imposta 2018 è fissata per il giorno 30/04/2019.

TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE

N.B.  Da quest’anno il saldo risultante dalla Dichiarazione Iva va versato entro il prossimo 18.03.2019 (il 16/03/2019 cade di sabato)!

Sono state inserite, inoltre, ulteriori novità ai fini del versamento del saldo Iva 2018, tra cui la possibilità di effettuare il versamento:

  1. in un’unica soluzione entro il 18/03/2019;
  2. in forma rateale con un massimo di 9 rate (la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre) da versare entro il 18/03/2019 la prima rata e entro il 16 di ogni mese per le rate successive applicando a partire dalla seconda rata un tasso di interesse dello 0,33% mensile;
  3. differito all’01/07/2019 (il 30/06/2019 cade di domenica) con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2019, e pertanto può essere versato:
  4. in un’unica soluzione entro l’01/07 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
  5. in forma rateale dall’1.7, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile;
  6. differito al 31/07/2019 applicando alla somma dovuta all’1.7 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. In tal caso il saldo IVA 2018 può quindi essere versato:
  7. in unica soluzione applicando a quanto dovuto all’01.07.2019 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
  8. in forma rateale applicando a quanto dovuto all’1.7 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

UTILIZZO DEL CREDITO IVA

Si rammenta che l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Ne deriva, quindi, che se la Dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma entro il 30 aprile 2019 il credito eccedente potrà essere utilizzato dal 11 maggio 2019.

Si precisa, inoltre, che costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione del credito IVA (che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24), con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

Va sottolineato che per la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui (€ 50.000 annui per le imprese cosiddette “start up innovative”) vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità.

Tuttavia, la dichiarazione presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 5.000,00 può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs n. 241/97, quali:

– dottore commercialista / esperto contabile;

– consulente del lavoro;

– perito / esperto tributario;

– responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per poter rilasciare il visto di conformità in esame il certificatore deve predisporre una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto: la cosiddetta check list, che verrà elaborata dal Professionista autorizzato dall’Agenzia delle Entrate.

Per le società di capitali assoggettata al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Esempi di compensazione IVA:

  1. Se si ha un credito IVA di € 12.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 4.000, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA 2019, quindi non sono applicabili le limitazioni per la compensazione orizzontale (limite di compensazione € 5.000).
  2. Se si ha un credito IVA di € 14.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 9.000, fino a € 5.000 il credito può essere compensato già dal 1.1.2019, l’eccedenza (€ 4.000) può essere compensata dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello IVA 2019 (si ricorda che per le compensazioni superiori a € 5.000 vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità). Quindi se si presenta il modello Iva il 28/02/2019 l’utilizzo di € 4.000 è possibile dal 11.03.2017.
  3. Se si ha un credito IVA 2017 risultante dal modello IVA 2018, “certificato” tramite visto di conformità, di € 60.000, di cui € 40.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2018, il residuo può essere usato in compensazione senza limiti fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2018, successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2019.
  4. Se si ha un credito IVA 2017 risultante dal modello IVA 2018, “non certificato” tramite visto di conformità, di € 10.000, di cui € 3.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2018, il residuo può essere usato in compensazione solo nel limite di € 2.000 e fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2018; successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2019.

SANZIONI

Sia per la compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata preventivamente presentata la dichiarazione IVA annuale, che per la compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che vi sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione sarà applicata una sanzione pari al 30%. È prevista però un’ulteriore sanzione che va da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 (art. 8 D.Lgs 471/1997) nel caso in cui vengano utilizzati crediti superiori ad € 5.000 senza l’apposizione del visto di conformità.

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