NOVITA’ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, di alcune delle

principali novità e proroghe contenute nella “Legge di stabilità”.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA

È confermato, anche per il 2020, il mantenimento dell’aliquota ridotta al 10% e dell’aliquota ordinaria al 22%.

Secondo le previsioni della legge in oggetto a partire dal 2021 le aliquote summenzionate diventeranno rispettivamente del 12% e del 25% (l’aliquota ordinaria dal 2022 passerà poi al 26,5%).

DEDUCIBILITA’ IMU

Per il 2019 l’IMU sarà deducibile, per imprese e lavoratori autonomi ed in relazione ai beni strumentali, nella misura del 50% (in luogo dell’attuale 20%).

Vi ricordiamo che è poi previsto un graduale aumento della deducibilità IMU che dovrebbe passare al 60% per il 2020, al 70% per il 2022 fino all’integrale deducibilità prevista per il 2023.

MODIFICA SUPER ED IPER AMMORTAMENTO

 È stata completamente modificata la disciplina riguardante il super ed iper ammortamento, gli stessi sono stati sostituiti da un credito d’imposta riconosciuto alle imprese sugli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020 ovvero entro il 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 sia stato accettato il relativo ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta una comunicazione al MISE al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI: imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni) a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime di determinazione del reddito.

Non possono beneficiarne società in liquidazione, fallimento, concordato liquidatorio ed altre procedure concorsuali.

NB: La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Su questi punti crediamo sia necessario un intervento chiarificatore dei competenti organi.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI: beni materiali ed immateriali strumentali nuovi (per la seconda categoria si fa riferimento alla tabella B legge finanziaria 2017), mentre restano esclusi i veicoli (ad eccezione degli autocarri), i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni.

Non possono rientrare nella presente disciplina i beni per i quali è stato pagato l’acconto del 20% ed accettato l’ordine entro 31/12/2019, i quali saranno soggetti alle vecchie disposizioni in materia (che risultano probabilmente più favorevoli).

MISURE DEL CREDITO:

  • PER BENI DI CUI ALLA TABELLA “A” FINANZIARIA 2017 (quelli cioè in precedenza soggetti all’iperammortamento)è riconosciuto un credito d’imposta per i beni materiali pari al 40% se il costo di acquisizione è inferiore a 2.5 milioni e del 20% se è superiore a 2.5 milioni ed inferiore a 10 milioni; per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per detti beni è inoltre richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale (detta perizia può essere sostituita dal una dichiarazione del Legale rappresentate se il valore del bene è inferiore ad euro 300.000);
  • PER I BENI DI CUI ALLA TABELLA “B” FINANZIARIA 2017 (beni immateriali in precedenza soggetti a super ammortamento)il credito è pari al 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari ad euro 700.000. Per detti beni è inoltre richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche e l’interconnessione al sistema aziendale (detta perizia può essere sostituita dal una dichiarazione del Legale rappresentate se il valore del bene è inferiore ad euro 300.000);
  • PER TUTTI GLI ALTRI BENI (caso più comune, relativo a tutti i beni che prima erano soggetti al super ammortamento) il credito spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari 2 milioni.

Il creduto E’ UTILIZZABILE IN COMPENSAZIONE con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per investimenti in beni materiali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Infine per poter beneficiare dell’agevolazione le fatture/documenti di acquisto devono riportare espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. Anche su questo punto ci auguriamo un intervento chiarificatore in quanto detti riferimenti dovranno essere indicati nel corpo della fattura (elettronica) e ciò potrebbe creare diversi problemi; Vi invitiamo in ogni caso a richiedere al vostro fornitore l’indicazione normativa in esame quando acquistate beni strumentali nuovi.

Qualora il bene “agevolato” sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31/12 del secondo anno successivo all’acquisto il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente diminuendo cioè il costo di acquisto originario del costo di vendita ed il maggior credito utilizzato dovrà essere riversato (senza sanzioni ed interessi) entro il termine del pagamento del saldo delle imposte relative al periodo di cessione del bene.

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

È confermata la riduzione della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti a canone concordato.

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS

In sede di approvazione sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

  1. l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”);
  2. gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di importo pari o superiore a € 200.000.

PROROGA DETRAZIONE RIQUIALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

combustibili (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali nonché per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO

Con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

PROROGA “BONUS MOBILI”

Con la modifica dell’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”.

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

INTRODUZIONE “BONUS FACCIATE”

È confermata con modifiche e implementazioni l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica). La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

RIPRISTINO ACE

È confermata la soppressione della c.d. “mini-ires” ed il ripristino dell’ACE. Il rendimento nozionale applicato sarà dell’1,3%.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un rimborso in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

È demandata al MEF l’emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO  E TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI

Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

  1. intero importo qualora il reddito complessivo non sia superiore a € 120.000;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra € 240.000, diminuito del reddito complessivo e € 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000;

detta rimodulazione non si applica ad interessi passivi e spese sanitarie.

È confermato inoltre che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

  • con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l’art. 51, comma 4, TUIR nelle versione in vigore fino al 31.12.2019);
  • con contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:
EMISSIONE CO2 VEICOLO % APPLICABILE
Fino a 60 g/km 25%
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km 30%
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km 40% (50% per il 2021)
Superiore a 190 g/km 50% (60% per il 2021)

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
  •  riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;
  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

           – nella misura del 60% entro il 30.11.2020;

           – il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

REGIME FORFETTARIO

È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario. In sintesi è previsto:

  1. il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;
  2. la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000 (su questo punto è intervenuto l’ordine dei dottori commercialisti chiedendo che detta causa non si applichi per l’esclusione a partire dal 2020 ma dal 2021 in quanto in violazione dello statuto del contribuente, siamo in attesa di risposta da parte dell’agenzia).

 Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  1. terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  2. partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:

  1. alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  2. al versamento dell’imposta sostitutiva.

 L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 12% per i beni ammortizzabili;
  • 10% per i beni non ammortizzabili.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Non è stata riproposta la cedolare secca al 21% per i contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria C/1 di superficie fino a 600 mq.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO        

La presente agevolazione non è stata rinnovata anche per il 2020 e si applica quindi fino al periodo d’imposta chiuso al 31/12/2019. È stato però disciplinato un “nuovo” credito d’imposta in ricerca e sviluppo che verrà trattato in una circolare dello studio successiva a questa.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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