LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Su questo argomento seguirà, nei prossimi giorni, apposita circolare di studio.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

 In sede di approvazione è stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

  • posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.

In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

  • previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025).

L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

  • previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
  • previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE – ISCRO

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;

d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa.

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L’indennità in esame:

  • erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO 

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE

L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

  • agenzie di viaggio;
  • tour operator.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.

CASHBACK

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

È confermata l’implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.

ESTEROMETRO

È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di €400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

REGISTRI / DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI

È confermato che, per effetto della modifica dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 ildivieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI / CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”;
  • annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI

È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l’integrazione dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva (11%)

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell’art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

Confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

FONDO SOSTENIBILITA’ PAGAMENTO AFFITTI

In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.

Il Contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo:

  • il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo;
  • è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un’analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

ULTERIORE RINVIO PAGAMENTO E NOTIFICA CARTELLE

Con la presente si coglie inoltre l’occasione per comunicare che con decreto apposito, che anticipa l’atteso decreto ristori – quinquies, è stato differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal DL n. 125/2020.

Differimento al 31 gennaio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento  affidati all’Agente delle riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.

Vi è inoltre la sospensione, fino al 31 gennaio 2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

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