ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO

Come il piano del consumatore, l’accordo di composizione, consiste in una proposta di definizione rateale ed eventualmente parziale (con ristrutturazione) del debito. La sostanziale differenza tra questi due istituti è che l’accordo di composizione, tra i requisiti di ammissibilità, prevede il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti del soggetto che lo propone. Tale voto è requisito essenziale al pari però dell’omologa del Giudice che, prima di esprimere il proprio giudizio, valuterà una serie di elementi che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento nonché i comportamenti tenuti dal debitore in un periodo di almeno 5 anni antecedenti la presentazione della proposta.

La ristrutturazione del debito si concretizza essenzialmente in una rateazione del pagamento con la possibilità di prevedere anche una moratoria (di massimo un anno) in attesa dell’omologazione. Il debito può essere redistribuito anche su un arco temporale molto esteso, cercando di equilibrare i flussi reddituali in entrata con l’estinzione rateale dell’esposizione debitoria. E’ inoltre possibile prevedere nel piano presentato un pagamento soltanto parziale dei proprio debiti qualora non vi fosse la possibilità concreta di soddisfarli per intero. Nel piano può essere previsto qualsiasi modo idoneo al soddisfacimento dei creditori anche la cessione di alcuni beni o anche di crediti di modo da diminuire la massa di debiti da gestire.

Il deposito della proposta sospende inoltre il decorso degli interessi convenzionali o legali sui crediti non assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, cioè tali interessi non matureranno fino al giorno dell’omologa della proposta stessa.

La proposta deve essere corredata dal seguente supporto documentale:

  • Elenco dei creditori e delle somme dovute;
  • Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore, ed indicazione di una loro valutazione (serviranno visure, documentazioni fotografiche, sintetiche valutazioni dei beni…);
  • Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni (vendite, donazioni, ecc..);
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
  • Attestazione della fattibilità della proposta rilasciata dall’OCC;
  • Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (sarà necessaria una copia della documentazione comprovante le spese mensili);
  • Inoltre, se il debitore ha svolto attività d’impresa, devono essere allegate le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi unitamente ad una dichiarazione che ne attesti la veridicità.

Per tutti questi motivi, e soprattutto per i contenuti tecnici e formali necessari alla presentazione della proposta è consigliabile l’aiuto di uno o più professionisti (commercialista ed avvocato) che si interfaccino con l’ OCC soprattutto in fase di presentazione ed omologa del piano, in quanto potrebbero sorgere problematiche riguardanti attuabilità del piano, garanzie prestate ed alla meritevolezza del debitore. È inoltre consigliabile l’aiuto di un pool di professionisti in quanto un’adeguata presentazione della documentazione unitamente ad un paino ben strutturato portano ad una riduzione dei tempi della procedura.

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