CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Non molti sanno che esistono procedure per la ristrutturazione e la sistemazione dei propri debiti anche per i soggetti che, non rientrando nei limiti previsti dall’articolo 1 della legge fallimentare, non possono accedere alle c.d. procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento).

Con questa piccola raccolta di articoli cercheremo di introdurvi ad una procedura sconosciuta a molti e che invece potrebbe rivelarsi molto utile ai c.d. piccoli imprenditori (ma anche ad imprenditori non commerciali ed a molte altre categorie che vedremo in seguito), che viste le condizioni economiche in cui versa il nostro paese, si trovano in una situazione di difficoltà.

In questo primo articolo Vi illustreremo, in via generale, cos’è la procedura, a chi si rivolge ed i presupposti per l’accesso alla stessa, mentre nei successivi articoli andremo a vedere nello specifico le fasi della stessa ed i modi più corretti per accedervi.

SOGGETTI A CUI SI RIVOLGE LA PROCEDURA

Tale procedura, disciplinata dalla legge 3/2012 in materia di sovraindebitamento, si rivolge principalmente ai soggetti non fallibili ex art. 1 legge fallimentare, sia professionali (anche imprenditoriali) che non professionali. Più dettagliatamente i soggetti che vi possono accedere sono:

  • Il piccolo imprenditore, non fallibile per l’appunto in quanto piccolo;
  • L’imprenditore non commerciale (es. agricolo, ittico..);
  • L’imprenditore commerciale sotto soglia di fallibilità ex art. 1 legge fallimentare;
  • L’imprenditore fallibile ma cessato da oltre un anno, sempre che non si dimostri che la cessazione dell’attività è posteriore a quella formalmente dichiarata (il che comporterebbe ovviamente il fallimento);
  • Infine, sul versante degli operatori non professionali, il consumatore, definito nel codice del consumo come persona fisica che ha contratto obbligazioni con imprenditori o professionisti per esigenze personali (non riconducibili quindi ad attività imprenditoriali o professionali). Il consumatore ha un percorso procedurale specifico e diverso dalle altre figure elencate in precedenza.

Sono invece esclusi dalla procedura:

  • Soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • Soggetti che hanno già utilizzato la legge 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) negli ultimi 5 anni;
  • Soggetti che erano stati ammessi ai benefici della legge 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il procedimento;
  • Soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale ed economica.

PRESUPPOSTI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA

I presupposti soggettivi riguardano ovviamente il soggetto che può accedere alla procedura quindi sono già stati ampiamente spiegati al precedente paragrafo.

Il presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura è il sovraindebitamento di tali soggetti. Per sovraindebitamento si intende, ai sensi dell’articolo 6 legge 3/2012, “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definita incapacità di adempierle regolarmente”.

Come si evince da tale definizione il sovraindebitamento si determina quindi quando non si è più in grado di adempiere agli impegni assunti con regolarità. È però un concetto diverso dall’insolvenza (più grave) in quanto quest’ultima si caratterizza per la definitività, mentre il sovraindebitamento può essere riconosciuto anche in situazioni reversibili.

LA PROCEDURA

Esistono tre distinte procedure a seconda del soggetto che vi vuole accedere e della situazione in cui versa:

  • L’accordo di composizione
  • Il piano di liquidazione del patrimonio
  • Il piano del consumatore (riservato chiaramente al consumatore come meglio sopra definito)

Queste tre procedure, che vedremo nel dettaglio in successivi articoli, sono, per le fasi che le caratterizzano, procedure complesse ma, se impostate nella maniera corretta e con il giusto aiuto, possono rivelarsi molto utili per soggetti in difficoltà ed inoltre, se svolte dal soggetto interessato con correttezza, portano all’esdebitazione dello stesso.

Le tre procedure sono simili nelle fasi ma diverse nei contenuti. Innanzitutto bisogna formulare la propria proposta con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), le cui funzioni saranno esplicite in un articolo successivo in quanto la legge afferma che l’OCC assiste il soggetto nella presentazione del “piano” ma, nella realtà dei fatti, tale organismo è un organo della procedura ausiliario del giudice e si potrebbe affermare sostanzialmente contrapposto al debitore.

Successivamente alla presentazione della proposta, il Giudice, con proprio decreto fissa la data dell’udienza che deve tenersi entro 60 giorni dalla presentazione.

Dopo l’udienza i creditori hanno 10 giorni per votare il piano e, una volta fatte tutte le verifiche di meritevolezza, e con il voto favorevole di almeno il 60% dei creditori, il Giudice omologa o meno la proposta.

Dopo l’omologa il piano viene eseguito dal debitore sotto la vigilanza dell’OCC.

Con la completa esecuzione di quanto previsto nel piano/accordo, il debitore viene liberato dai propri debiti (ESDEBITAZIONE), anche se l’accordo/piano non prevedeva il pagamento integrale di tutti i debiti stessi.

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