DICHIARAZIONE IVA

 

 

Le novità, in sintesi, del nuovo modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16/01/2017 sono le seguenti:

  • l’eliminazione nel Frontespizio della casella relativa alla “Dichiarazione integrativa a favore”;
  • l’introduzione nel quadro VE e VF degli specifici righi riferiti alle nuove percentuali di compensazione e della nuova aliquota IVA ridotta del 5%;
  • la rideterminazione degli specifici righi VE35 (da Cessione di microprocessori a Cessione di prodotti elettrici) e VJ16 (adesso Acquisto di prodotti elettronici) destinati alla nuova fattispecie di reverse charge in vigore dal 2.5.2016;
  • l’introduzione del nuovo quadro VN collegato alla presentazione di una dichiarazione IVA a favore nel 2016 oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della dichiarazione originaria e del connesso nuovo VL11;
  • l’introduzione del nuovo quadro VG utilizzabile per comunicare la scelta per la liquidazione IVA di gruppo per il 2017 (in luogo del precedente mod. IVA 26).

Si ritiene rammentare i dati necessari per la corretta compilazione:

  • tabulato riepilogativo annuale operazioni attive e passive suddivise per aliquota fiscale, delle operazioni esenti, non imponibili, non soggette, operazioni intracomunitarie ed operazioni import ed export;
  • elenco operazioni di intento ricevute con numero di protocollo di trasmissione telematica;
  • liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) con copia F24 versamento eseguito;
  • operazioni attive con reverse charge suddivise per: cessioni rottami, cessioni oro, subappalto settore edile, cessioni fabbricati, cessioni telefoni cellulari e cessioni prodotti elettronici, prestazioni comparto edile, operazioni settore energetico;
  • ammontare cessioni beni ammortizzabili;
  • ammontare operazioni di acquisto intracomunitari, importazioni e San Marino;
  • ammontare operazioni di acquisto beni ammortizzabili, acquisti beni destinati alla rivendita, ammontare acquisti beni non ammortizzabili (locazioni, noleggi e affitti).

Si rammenta che l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Ne deriva, quindi, che se la Dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio 2017 il credito eccedente potrà essere utilizzato dal 16 marzo 2017.

Si precisa, inoltre, che costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione del credito IVA (che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24), con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

Va sottolineato che per la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a € 15.000 annui (€ 50.000 annui per le imprese cosiddette “start up innovative”) vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità.

Tuttavia, la dichiarazione presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000,00 può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs n. 241/97, quali:

– dottore commercialista / esperto contabile;

– consulente del lavoro;

– perito / esperto tributario;

– responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per poter rilasciare il visto di conformità in esame il certificatore deve predisporre una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto: la cosiddetta  check list, che verrà elaborata dal Professionista autorizzato dall’Agenzia delle Entrate Dott. Fabio Caponi.

Per le società di capitali assoggettata al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Esempi di compensazione IVA:

  • Se si ha un credito IVA di € 12.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 4.000, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA 2017, quindi non sono applicabili le limitazioni per la compensazione orizzontale.
  • Se si ha un credito IVA di € 14.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 9.000, fino a € 5.000 il credito può essere compensato già dal 1.1.2017, l’eccedenza (€ 4.000) può essere compensata il 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA 2017. Quindi se si presenta il modello Iva nel mese di febbraio l’utilizzo di € 4.000 è possibile dal 16.03.2017.
  • Se si ha un credito IVA di € 42.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 30.000, fino a € 5.000 il credito può essere compensato già dal 1.1.2017, l’eccedenza (€ 25.000) può essere compensata il 16 del mese successivo alla presentazione del modello IVA 2017. Quindi se il modello Iva deve essere presentato entro la fine del mese di febbraio l’utilizzo di € 25.000 è possibile dal 16.03.2017 (si ricorda che per le compensazioni superiori a € 15.000 vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità).
  • Se si ha un credito IVA 2015, “certificato” nel 2016, di € 70.000, di cui € 45.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2016, il residuo può essere usato in compensazione senza limiti fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2016, quindi il credito IVA 2015 utilizzabile senza limiti nel 2017 è pari a € 25.000; successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2017.
  • Se si ha un credito IVA 2015, “non certificato” nel 2016, di € 21.000, di cui € 9.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2016, il residuo può essere usato in compensazione solo nel limite di € 15.000 e fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2016 quindi il credito IVA 2015 utilizzabile senza limiti nel 2017 è pari a € 6.000; successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2017.

Sanzioni

Sia per la compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata preventivamente presentata la dichiarazione IVA annuale, che per la compensazione di crediti di ammontare superiore a € 15.000, senza che vi sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione sarà applicata una sanzione pari al 30%.

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