LEGGE DI STABILITA’ 2018: LE PRINCIPALI NOVITA’

 

RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

A decorrere dal 01.01.2017 l’aliquota IRES è fissata nella misura del 24% anziché del 27,5%.

SUPER AMMORTAMENTO

È confermata la proroga, a favore di imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Restano esclusi dall’agevolazione:

  • I veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico (di fatto sono quindi esclusi dal maxi ammortamento tutte le categorie di veicoli);
  • I beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • I fabbricati e le costruzioni;

IPER AMMORTAMENTO

È confermata la proroga, a favore di imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni nuovi finalizati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nella tabella A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (30.06.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 150%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore ad euro 500.000,00 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • Possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A/B della Finanziaria 2017;
  • È interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

Tra le novità più importanti introdotte dalla Finanziaria 2018 vi è sicuramente la nuova tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni nonché la nuova tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate che viene uniformata alla tassazione dei dividendi da partecipazioni non qualificate.

Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze da cessione di quote, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate (per cui la tassazione resta la medesima prevista per gli scorsi esercizi), l’aliquota di riferimento, dal 1.1.2019, sarà del 26%.

Per la cessione di partecipazioni non qualificate la tassazione resterà la medesima mentre per quelle non qualificate la cessione di partecipazioni può essere così riassunta:

  • La plusvalenza da partecipazione ceduta entro il 31.12.2016 (quindi per eventuali somme ancora da percepire in caso di pagamento rateale) risulta imponibile per il 49,72% del suo ammontare a cui va applicata la Vostra aliquota IRPEF di riferimento;
  • La plusvalenza da partecipazione ceduta tra 1.1 e 31.1.2018 risulta imponibile per il 58,14% del suo ammontare a cui va applicata la Vostra aliquota IRPEF di riferimento;
  • La plusvalenza da partecipazione ceduta a partire dal 1.1.2019 sarà invece interamente imponibile e sarà tassata con aliquota del 26%.

Per quanto riguarda invece i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate il quadro è più complesso in quanto vi sono varie fattispecie che si possono verificare. La tassazione del 26% è infatti applicabile ai dividendi distribuiti dall’1.1.2018 ma vi è una deroga per cui la distribuzione di dividendi, deliberata tra il 2018 ed il 2022, può essere tassata secondo la previgente normativa. La tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate può dunque essere così riassunta:

  1. Distribuzione di dividendi formatesi fino al 31.12.2007: imponibilità del 40% dell’importo distribuito a cui deve essere applicata la Vostra aliquota IRPEF;
  2. Distribuzione di dividendi formatesi tra 1.1.2008 e 31.12.2016: imponibilità del 49,72% dell’importo distribuito a cui deve essere applicata la Vostra aliquota IRPEF;
  3. Distribuzione di dividendi formatesi tra 1.1.2017 e 31.12.2017: imponibilità del 58,14% a cui deve essere applicata la Vostra aliquota IRPEF;
  4. Distribuzione di dividendi formatesi a partire dall’1.1.2018: imponibilità del 100% dell’importo distribuito a cui viene applicata un’imposta del 26%.

Per i dividendi di cui ai punti 1, 2 e 3 la tassazione descritta sarà valida fino al 2022; dopo il 2022 tutti i dividendi che verranno distribuiti, indipendentemente dal periodo di formazione degli utili, saranno tassati secondo le modalità di cui al precedente punto 4.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le associazioni, le società semplici e gli enti non commerciali di rideterminare il costo d’acquisto:

  • dei terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate, possedute a titolo di proprietà e usufrutto,

detenuti alla data del 01.01.2018.

Coloro che intendessero rivalutare i suddetti terreni e partecipazioni, dovranno, entro il 30.06.2018 provvedere a far redigere ed asseverare una perizia di stima degli stessi, versando un’imposta sostitutiva pari all’8% (sia che la partecipazione sia qualificata che non). Il versamento di tale imposta può avvenire in un’unica soluzione al 30 giugno 2018 o l’importo può essere rateizzato, con applicazione di interessi in tre rate di pari importo scadenti il 30 giugno del 2018, 2019, 2020.

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI – TER

E’ confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Il termine per l’acquisto è dunque prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE

È stata disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante.

A partire dall’1.7.2018 è previsto che, ai fini della deducibilità del relativo costo/detrazione dell’IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate intestate alla società o al titolare di partita IVA.

Lo Studio, riservandosi di attendere una circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui la stessa dovrà fare chiarimenti sulle modalità di pagamento e registrazione dei rifornimenti di carburante, consiglia di dotarsi di carta prepagata, intestata al titolare della vettura, con cui effettuare gli acquisti di carburante di modo tale che gli stessi vengano documentati al meglio.

Ciò ovviamente non comporta il divieto di pagamento in contanti tuttavia chi utilizzerà questo metodo di pagamento non potrà dedursi i relativi costi e la relativa IVA.

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE

Le imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 beneficeranno di un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire/consolidare le conoscenze perviste dal piano nazionale impresa 4.0 (cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, robotica avanzata, interfaccia uomo macchina, integrazione digitale nei processi aziendali di vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione ecc..).

È esclusa la formazione ordinaria e periodica organizzata dalle imprese per conformarsi:

  • Alla normativa vigente in materi di salute e sicurezza sul luogo di lavoro/protezione dell’ambiente;
  • Ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale/collegio sindacale/professionista iscritto nel registro dei Revisori Legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale/società di revisione legale dei conti. Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili nel limite massimo di euro 5.000,00.

NUOVO BONUS “CREATIVITA’”

È stato introdotto il c.d. Bonus creatività che consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali/creativi.

Tale agevolazione è riservata alle imprese “culturali e creative”, cioè che hanno per oggetto prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione e lo sviluppo nonché la diffusione di prodotti culturali (legati a musica, letteratura, arti figurative ecc..).

NUOVO BONUS PER CHI ACQUISTA PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

È stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti nel 2018,2019 e 2020, è riconosciuto fino ad un importo annuo massimo di 20.000,00 euro e può essere usato dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti beni.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA’ NATURALI

È confermata l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% dei premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto eventi calamitosi stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

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