BONUS EDILIZI LEGGE DI STABILITÀ 2018

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 3, lettera a)

È stata prorogata la possibilità di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, da ripartire in 10 quote annuali, per le spese sostenute fino al 31.12.2018.

La stessa detrazione è stata inoltre estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti sostenute durante il 2018, con un ammontare massimo di detrazione di euro 100.000 (Al fine di beneficiare di tale agevolazione, gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria PES, come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%).

Si precisa che la detrazione al 65% è riconosciuta anche in caso di:

  • sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione);
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Mentre è stata ridotta al 50% la detrazione delle spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi riguardanti:

  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con importo massimo della detrazione di euro 30.000;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione risulta essere del 65% se l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII).
  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi.

È bene ricordare che per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021, ed al ricorrere di determinate condizioni può sussistere nella maggior misura del 70%-75%.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – comma 7

Se agli interventi di riqualificazione energetica sono associati interventi di riduzione del rischio sismico, su parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 (individuabili tramite ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003) è possibile fruire di una detrazione dell’80%-85% a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a 136.000, moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio.

La detrazione in oggetto è da ripartire in quote costanti per 10 anni.

CESSIONE DEL CREDITO

Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR. Successivamente:

  • la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei “soggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% – 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2- quater, DL n. 63/2013;
  • con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:                            – fino al 31.12.2021;                                                                                                                – – anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere al 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% – 75%;            – oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di “altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito

Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai “soggetti capienti” che dai “soggetti incapienti” per tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall’art. 14, DL n. 63/2013.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS – comma 3, lettera b)

È confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis TUIR, nella misura massima del 50% e su un importo massimo di euro 96.000.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – comma 3, lettera b)

È stata confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici NUOVI rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione (l’agevolazione fiscale riguardante bonus ed elettrodomestici quindi, potrà essere utilizzata solo da coloro ammessi a beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017).

La detrazione per mobili ed elettrodomestici deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari valore, e l’ammontare della spesa detraibile (massimo euro 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Nuovo “BONUS VERDE” – commi da 12 a 15

Viene introdotta per il 2018 una nuova detrazione IRPEF nella misura del 36%, da ripartire in 10 rate annuali costanti, su una spesa massima di euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/ detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché su parti comuni esterne di edifici condominiali;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connessi all’esecuzione dei suddetti interventi;

Il nuovo Bonus Verde è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ed a decorrere dall’anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI – comma 16

Viene confermata fino a tutto il 2019 la possibilità di applicare la cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato stipulati ai sensi dell’articolo 2 comma 3 e 8 L431/98, relativi a:

– Abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;

– Immobili ubicati in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014;

– Immobili locati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

Possono accedere al suddetto regime agevolato esclusivamente le persone fisiche che percepiscono redditi immobiliari derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non effettuate nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una libera professione.

ESTENSIONE BONUS “RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI” – commi 17 e 18

Il credito d’imposta c.d. “riqualificazione alberghi” è stato esteso agli stabilimenti termali di cui all’articolo 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature/ apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI – comma 19

Ricordiamo che l’aliquota IVA del 10% è applicabile a:

  • interventi di manutenzione ordinaria/ straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 31, legge n. 457/78, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata;
  • ai cosiddetti “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99 utilizzati in interventi di manutenzione, quando il loro valore è superiore al 50% del valore complessivo della prestazione; l’aliquota ridotta del 10% in questo caso è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni. Ne deriva che, per l’eccedenza risultante dalla differenza di cui sopra, vi sarà assoggettamento ad aliquota ordinaria pari al 22%.

Si precisa inoltre che l’aliquota agevolata del 10% si applica solo se la fornitura di beni è posta in essere in un contratto d’appalto (acquistati dalla ditta che esegue i lavori) e non dal privato contribuente che commissiona l’intervento di manutenzione.

La legge di stabilità 2018 ha emanato una norma interpretativa, attinente l’agevolazione fiscale sui beni significativi, dalla quale si evince che:

  • l’individuazione dei beni cosiddetti significativi riguardanti una fornitura effettuata nell’ambito delle prestazioni aventi ad oggetto interventi del recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate deve essere effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (esempio: considerando il caso del bene significativo “caldaia”, il bruciatore è un suo “componente staccato”, e il suo valore non va sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato).
  • Per valore del bene significativo deve essere utilizzato quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto (sostenuto dal prestatore) dei beni stessi.
  • La fattura emessa dal prestatore deve indicare “oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo”.
  • Il rimborso IVA non è previsto sulle operazioni effettuate.

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