Tramite l’articolo 1 del Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2018 è stata estesa anche all’anno in corso la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei carichi, la c.d. Rottamazione delle cartelle.
Rammentiamo che tale agevolazione fiscale, introdotta tramite il D.L. 193/2016, consentiva, e consente tutt’ora, di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza però dover corrispondere sanzioni ed interessi di mora.
SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE ALLA DEFINIZIONE E LE RELATIVE SCADENZE
- I contribuenti che sono stati esclusi dalla rottamazione dell’anno 2017 perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione), e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31.12.2016.
Tali soggetti entro il 15 maggio 2018 potranno fare richiesta di adesione alla rottamazione- bis.
Riceveranno risposta dall’Agenzia della Riscossione entro il 30 giugno 2018 con il relativo ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016.
Tali rate andranno versate per intero, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018 al fine di accedere alla rottamazione-bis.
Successivamente l’agente della riscossione comunicherà ai contribuenti riammessi alla rottamazione-bis l’ammontare delle somme dovute per concludere la definizione, le quali potranno essere versate in un’unica soluzione ad ottobre 2018 oppure in 3 rate con scadenza:
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019
- I contribuenti che hanno carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Tali soggetti potranno aderire facendo la relativa richiesta entro il 15 maggio 2018, ed entro il 30 giugno 2018 riceveranno risposta dall’agenzia della Riscossione sugli importi dovuti per la definizione della rottamazione.
Tali importi potranno essere versati in 5 rate entro le seguenti scadenze:
- 31 luglio 2018
- 1° ottobre 2018
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019
Oppure in un’unica rata scadente al 31 luglio 2018.
- I contribuenti con carichi relativi agli anni 2000-2016 che non hanno fatto domanda di adesione alla precedente rottamazione.
Tali soggetti dovranno presentare domanda entro il 15 maggio 2018, ma è necessario che non l’abbiano presentata anche per la rottamazione precedente.
Entro il 1° ottobre 2018 si riceverà comunicazione dell’effettiva somma da versare per concludere la definizione della rottamazione e che potrà essere adempiuta o in un’unica rata con scadenza 31 ottobre 2018, oppure in 3 rate con scadenza:
- 31 ottobre 2018
- 30 novembre 2018
- 28 febbraio 2019
INFORMAZIONI PRATICHE
È bene sottolineare che qualora si valuti l’accesso alla Rottamazione la stessa non sarà necessariamente obbligatoria per tutte le cartelle per le quali si è debitori di Equitalia ma potranno essere selezionate soltanto alcune delle stesse.