Con la pubblicazione del D.L. 87/2018 – disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese – è stata modificata la disciplina dello split payment per i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta (a titolo di imposta o di acconto) ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 600/73.
In particolare i professionisti che prestano servizi a:
- Amministrazioni pubbliche;
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- societa’ controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- societa’ controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
- societa’ partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e societa’ di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
- societa’ quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 puo’ essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
- enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico;
NON DOVRANNO PIU’ ESSERE FATTURATI SECONDO LE MODALITA’ E CON LA DICITURA DELL’INVERSIONE CONTABILE, OVVERO L’IVA DOVRA’ ESSERE INCASSATA DAL PROFESSIONISTA (E NON PIU’ TRATTENUTA DALL’ENTE) E VERSATA DAL MEDESIMO.
La fattura dovrà dunque esporre:
- prestazione svolta
- contributo integrativo cassa appartenenza (ove consentito)
- IVA
- ritenuta acconto (o imposta)
NON DOVRA’ PIU’ ESSERE INDICATA LA SEGUENTE DICITURA: OPERAZIONE ASSOGGETTATA A “SPLIT PAYMENT” (O INVERSIONE CONTABILE) CON IVA INCASSATA DAL CEDENTE EX ARTICOLO 17-TER D.R.P. 633/72.
In fine è bene ricordare che l’IVA riguardante prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici deve essere versata solo dopo che è stata effettivamente incassata dal professionista.