ESTEROMETRO

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, del nuovo adempimento entrato in vigore dal 1° gennaio 2019.

REGOLE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019

Le fatture emesse e ricevute da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono escluse dall’obbligo della fattura elettronica, ma la loro comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere comunque garantita, nonostante l’abolizione dello spesometro che decorre dal 1° gennaio 2019. A fornire tale garanzia di comunicazione, sarà appunto il nuovo adempimento dell’esterometro 2019 o la fattura elettronica estero.

In pratica l’esterometro non è altro che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. L’invio dell’esterometro è mensile e la sua scadenza è entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.

Il MEF ha annunciato l’imminente approvazione di un apposito DPCM con il quale verranno prorogate al 30 aprile 2019 le scadenze per l’invio dell’esterometro relativo al mese di gennaio 2019 e lo spesometro (terzo/quarto trimestre o secondo semestre 2018).

Come anticipato lo spesometro è stato abolito e con esso anche la comunicazione di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali. Pertanto l’ultima comunicazione dello spesometro fatture trimestrale o semestrale è quella con scadenza 28 febbraio 2019 (scadenza prorogata al 30/04/2019), dopodichè rimarrà in vigore solo l’obbligo della Comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva periodiche, l’Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari, la fattura elettronica e/o l’esterometro per i dati delle fatture estere.

SOGGETTI OBBLIGATI

I soggetti obbligati all’invio dell’ESTEROMETRO sono:

  • tutti gli operatori iva per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
  • tutti gli operatori iva per le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti esclusi dall’ESTEROMETRO, alla luce anche delle novità del decreto fiscale 2019 collegato alla Legge di Bilancio 2019, sono i soggetti esclusi dalla fattura elettronica 2019:

  • contribuenti nel regime dei minimi;
  • contribuenti nel regime forfettario;
  • contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;
  • e secondo le ultimissime novità medici e farmacisti.

QUALI FATTURE VANNO INDICATE NELL’ESTEROMETRO 2019

Le fatture oggetto di comunicazione esterometro sono:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti in Italia;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra Ue.

Per cui ai fini dell’esterometro, il soggetto italiano che ha acquistato merce con fattura ricevuta :

  • da fornitore comunitario, deve fare l’integrazione della fattura senza intrastat;
  • se da fornitore extracomunitario, occorre invece l’autofattura.

Se il contribuente intende emettere la fattura elettronica anche per i clienti esteri a seguire si riportano le due modalità di emissione della fatture.

  EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO
TIPOLOGIA CLIENTE Non residenti, non stabiliti
 ma IDENTIFICATI
Non residenti, non stabiliti
NON IDENTIFICATI
CODICE DESTINATARIO “0000000” “XXXXXXX”
FIRMA ELETTRONICA No SI

In merito alle modalità di compilazione nei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro

TIPOLOGIA DOCUMENTO Codice
Fattura TD01
Nota di credito TD04
Nota di debito TD05
Fattura semplificata TD07
Nota di credito semplificata TD08
Fattura per acquisto intra UE beni TD10
Fattura per acquisto intra UE servizi TD11
documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996) TD12
TIPOLOGIA OPERAZIONE CODICE
Esclusa ex art. 15 dpr n.633/72 N1
Non soggetta ad Iva N2
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intra UE) N3
Operazione Esente N4
Regime del Margine/Iva non esposta (regime speciale beni usati/editoria) comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74 ter dpr n. 633/72 N5
inversione contabile/reverse charge N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
– vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b) DL n.331/93 se l’ammontare delle cessioni  in altro Stato Ue ha superato nell’anno precedente o superi nell’anno in corso euro 100.000;
– prestazioni servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g) e art. 74 sexies, dpr n. 633/72 in caso di adesione al MOSS
N7

Come riportato in apertura della circolare siamo in attesa che il MEF considerata la data del differimento (30 aprile 2019) per l’invio dell’esterometro relativo al mese di gennaio si esprima anche riguardo all’invio riguardante le fatture di febbraio 2019, che secondo il termine ordinariamente previsto andrebbe presentato entro il 01 aprile 2019 (il 31/03 cade di domenica).

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