con il decreto crescita pubblicato lo scorso 30 aprile sono state modificate alcune misure già presenti (MINI IRES – SEMPLIFICAZIONE DEL CALCOLO MA ALIQUOTE RIDOTTE e MODIFICA ALLA DEDUCIBILITA’ DELL’IMU), reintrodotte precedenti misure (SUPER AMMORTAMENTO AL 130%) e introdotte nuove misure (CREDITO IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE ESTERE). Nel corso del presente articolo andremo ad analizzare le più importanti per le imprese.
- LA MINI – IRES
Introdotta con la legge di bilancio è stata completamente riscritta con il Decreto Crescita del 30 aprile scorso. Detto decreto ha portato una grande semplificazione della misura in quanto, mentre prima era necessario reinvestire utili in forza lavoro o in nuove attrezzature per l’imprese al fine di accedere all’agevolazione, con le modifiche appena introdotte basterà avere un incremento del patrimonio aziendale al fine di accedere all’imposta ridotta.
Tale agevolazione sarà applicabile a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2019 (resta dunque escluso l’approvando bilancio al 31/12/2018) e risulterà un aumento graduale dello “sconto” d’imposta. Per il 2019 infatti la riduzione sarà di 1,5 punti, per il 2020 di 2,5 punti, per il 2021 di 3 punti fino al 2022 in cui entrerà a regime a 3,5 punti (salvo modifiche successive).
Di fatto dunque si avrà uno sconto sull’IRES sugli utili maturati in detti esercizi (i primi saranno gli utili maturati nell’esercizio 2018) e accantonati a riserve diverse da quelle indisponibili. La base di calcolo risulta essere il patrimonio netto al 31/12/2018 prima dell’accantonamento degli utili maturati nel medesimo periodo.
- SUPER AMMORTAMENTO
Altro grande ritorno con il decreto crescita è quello del super ammortamento. Le modalità di calcolo sono le medesime del precedente super ammortamento, vi sarà dunque una maggiorazione extra contabile (non impatta su quello che è il risultato civilistico del bilancio) del 30% (quindi l’ammortamento risulta del 130% in luogo del 100%) per gli investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro effettuati tra il 1/04/2019 ed il 31/12/2019 ovvero entro il 30/06/2020 a condizione che il relativo ordine sia stato accettato entro il 31/12/2019 e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% sempre entro la fine del 2019.
Detta agevolazione si applica ai beni materiali nuovi e strumentali all’attività d’impresa, restano esclusi gli automezzi (sia ad uso promiscuo che non).
- MAGGIORE DEDUCIBILITA’ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI
Modificata, in meglio, anche la maggior deducibilità dell’IMU dal reddito (impresa/lavoro autonomo) introdotta con la legge di bilancio 2019. Tale deducibilità, che ricordiamo riguardare solo gli IMMOBILI STRUMENTALI, arriverà al 70% nel 2022 con un aumento graduale negli anni precedente secondo la seguente specifica:
PERIODO IMPOSTA | DEDUCIBUILITA’ |
2018 | 20% |
2019 | 50% |
2020 | 60% |
2021 | 60% |
2022 | 70% |
Si ritiene che la strumentalità per le imprese si divida in:
- Beni strumentali per natura: ogni immobile posseduto non suscettibile di diversa destinazione classificati nella categoria A\10, B, C, D, E;
- Beni strumentali per destinazione: immobili direttamente utilizzati per l’attività.
Arriveranno sicuramente chiarimenti in merito con circolare Agenza Entrate.
- MODIFICHE REGIME FORFETTARIO
I contribuenti forfettari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad operare ai medesimi le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/73.
- CREDITO IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE PMI A FIERE INTERNAZIONALI
Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane è riconosciuto, per il 2019, un credito d’imposta nella misura del 30% e fino ad importo massimo di 60.000 euro delle spese per partecipazione ad eventi fieristici internazionali di settore che si svolgono all’estero relativamente a:
- Spese per affitto di spazi espositivi;
- Spese per l’allestimento dei medesimi spazi;
- Spese per attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Le risorse messe a disposizione per detta agevolazione sono pari ed euro 5.000.000, una volta esaurite non vi sarà più la possibilità di richiedere il credito d’imposta. L’agevolazione sarà concessa in ordine cronologico alle imprese in base alla data in cui la richiesta è pervenuta.
Il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Crescita (30 aprile) dovrà rendere note:
- Tipologie di spese ammissibili nell’ambito di quelle riportate sopra;
- Procedure per l’ammissione al beneficio che avviene, come specificato sopra, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste;
- Elenco delle manifestazione fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito.
- ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE REGIONALI / ENTI LOCALI
Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli enti / concessionari della riscossione di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, dell’estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali. In particolare, tali Enti:
- entro il 30.6 (60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto) possono stabilire, “con le forme prevista dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”, l’esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:
- numero di rate e relativa scadenza (non oltre il 30.9.2021);
- modalità di accesso alla definizione agevolata da parte del debitore;
- termini per presentare l’istanza di definizione;
- termine entro il quale devono trasmette ai debitori la comunicazione contenente l’ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell’adozione dell’atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
Con la presentazione dell’istanza i termini di prescrizione / decadenza relativi al recupero delle somme sono sospesi.
La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.