DECRETO FISCALE DOPO LA CONVERSIONE

LE NOVITA’ DEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Gentile cliente,

è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, di alcune delle

principali novità e modifiche apportate al collegato alla legge di bilancio 2020 dopo la conversione in legge.

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

NOVITA’ CONTRATTO DI APPALTO – IL NUOVO ARTICOLO 17 – BIS D.L. 241/1997

A partire dal 2020 è stato profondamente modificato il contratto di appalto, di seguito tutte le novità già preliminarmente analizzate nella circolare di studio n. 15/2019 che sono state però riviste in sede di conversione della Legge di cui in oggetto ed del relativo “collegato” fiscale.

Le novità in questione riguardano gli appalti (sia d’opera che di servizi) affidati da un’impresa residente con i seguenti requisiti:

  1. Importo complessivo annuo dell’appalto/appalti superiore a 200.000 euro;
  2. Appalto caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;
  3. Utilizzo, nell’adempimento del contratto, di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Gli appalti che soddisfano congiuntamente questi 3 requisiti comportano, in modificazione di quanto previsto dal decreto fiscale dello scorso novembre, il versamento diretto delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice (o sub-appaltatrice nel caso di appalti e sub appalti) con un monitoraggio di tali versamenti da parte dell’impresa committente (nel caso di “catena” di appalti il committente dovrà verificare quanto infra per tutte le imprese sub – appaltatrici).

Il meccanismo è il seguente:

  1. Il committente dovrà richiedere all’impresa appaltatrice ed eventuali imprese sub appaltatrici (tutte obbligate a rilasciare tali dati) delle copie dei modelli F24 relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e delle addizionali regionali/comunali trattenute dall’impresa appaltatrice e sub-appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio; il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’appaltatrice con distinti F24 per singolo committente e senza possibilità di compensazione di detti debiti;
  2. L’impresa appaltatrice e le sub-appaltatrici entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento devono trasmettere al committente quanto al punto A. unitamente ad un elenco nominativo dei dipendenti (identificati mediante codice fiscale) impiegati nell’attività con:Dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore per l’opera/servizio;Ammontare retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;Dettaglio delle ritenute effettuate al lavoratore nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Qualora non venga seguito detto iter e di conseguenza non vengano comunicato tutte le informazioni di cui sopra ovvero risulti l’omesso versamento delle ritenute il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio ovvero per importo pari alle ritenute non versate e comunicare l’inadempimento dell’appaltatore o sub-appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

NB. IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEI PREDETTI OBBLIGHI IL COMMITTENTE E’ TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PARI A QUELLA IRROGATA ALL’IMPRESA APPALTATRICE/SUB-APPALTATRICE, SENZA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE. Si precisa che detta sanzione non è titolo di coobbligato ma entrambe le imprese saranno tenute a versarla autonomamente.

Il primo “versamento utile” per l’applicazione della norma risulterà essere quello di febbraio relativamente ai versamenti di gennaio.

L’iter di cui sopra NON TROVA APPLICAZIONE qualora le imprese appaltatrici / sub-appaltatrici comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (c.d. DURC FISCALE – non ancora disponibile e di cui non si conoscono le modalità di rilascio – valenza di questo documento 4 mesi) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  1. Attività svolta da almeno 3 anni;
  2. Impresa in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Versamenti registrati nel Conto Fiscale (il conto fiscale è una sorta di conto corrente in cui sono registrati crediti e debiti fiscali – tutte le partite IVA ne hanno uno) da parte dell’impresa nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio per un importo pari almeno al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazione medesime;
  4. Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivo o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti (restano quindi escluse da questo computo gli importi a debito oggetto di regolari piani di rateazione).

Tutte queste informazioni dovrebbero essere presenti nel summenzionato DURC FISCALE.

Il possesso dei requisiti di cui sopra consente le compensazioni se no escluse.      

REVERSE CHARGE CONTRATTI DI APPALTO       

È confermata l’estensione del reverse charge (nuova lettera a-quinques comma 6 art 17 DPR 633/72) alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

L’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE, ad oggi non ancora pervenuta.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI     

In tema di compensazioni orizzontali (tributi di diversa natura, la disciplina non si applica se la compensazione è verticale es. compensazione crediti e debiti IVA rimane libera) viene allineata la disciplina IRPEF, IRES E IRAP a quella IVA.

Con riferimento ai crediti maturati nel 2019 la compensazione nei modelli F24, per importi superiori ad euro 5.000, potrà essere fatta esclusivamente 10 giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi e tramite i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate (quindi tramite Entratel – commercialista – o Fisconline – direttamente dalle aziende).

In caso di indebita compensazione la sanzione, che con la prima versione di novembre era fissata a 1.000 euro per ogni F24 (una cifra spropositata) è stata rimodulata come segue: 5% per importi fino a 5.000 euro e 250 euro per importi superiori ad euro 5.000. Si precisa che detti importi sono riferiti al singolo F24.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA               

E’ confermato anche per il 2020 per i soggetti tenuti all’invio dei dati tramite il sistema STS l’impossibilità di emettere fattura elettronica.

I soggetti tenuti all’invio dati STS possono adempiere l’obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al STS.

È confermata l’integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria”, tramite un registratore telematico (RT).

REATI TRIBUTARI           

È confermata la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto in esame. In particolare ora è disposto che:

  1. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2, comma 1, del citato Decreto è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
  2. con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
  3. in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
  4. in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
  5. l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
  6. l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni).

Con la modifica del comma 1-ter è previsto che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente (in precedenza singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

  1. in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) se la singola imposta evasa supera euro 50.000. L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
  2. in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

  1. in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

Merita evidenziare che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.

ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE  

È confermato che in caso di accolto di debiti d’imposta altrui l’accollante non potrà utilizzare i propri crediti tributare per il pagamento degli stessi.

UTILI DISTRIBUITI A SOCIETA’ SEMPLICI

In sede di conversione è stata definita la modalità di tassazione degli utili distribuiti ad una società semplice, gli stessi si considerano distribuiti per trasparenza in capo ai soci della stessa.

SOCIO REGIME FISCALE DIVIDENDI
Società di capitali – ente commerciale Il 95% di quanto distribuito è escluso dalla formazione del reddito complessivo, il 5% concorre alla formazione della base IRES (24%)
Persona fisica Ritenuta a titolo d’imposta del 26% operata direttamente dalla società che distribuisce sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE            DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANAZA E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È confermato, con l’introduzione del nuovo comma 5 all’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, che i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

  1. dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  2. dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

In sede di attuazione della nuova disposizione l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE     

È confermato che:

  1. a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1/7/2020 (in via sperimentale) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze:
  2. dei registri IVA ex art. 23 e 25 DPR 633/72;
  3. delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;
  4. a partire dal 2021, l’Agenzia della Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.

“ESTEROMETRO”

La cadenza dell’esterometro, in precedenza mensile, diventa trimestrale. Andrà inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

LIMITI UTILIZZO CONTANTE  

È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:

  • 2.000 euro a decorrere dall’1/7/2020
  • 1.000 euro a decorrere dall’1/1/2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, l’art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020. In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

  1. il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Informativa SEAC 12.11.2019, n. 315);
  2. l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 è confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

 Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

È confermata, con la riscrittura del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l’istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta:

  1. spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
  2. è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
  3. va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
  4. non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

AUMENTO DEL PREU

In sede di approvazione è previsto che il PREU relativo:

  1. agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), è fissato al 23,85% (in precedenza 21,68%) dall’1.1 al 31.12.2020 e al 24% dall’1.1.2021 (in precedenza 21,75% dall’1.1.2021 al 31.12.2022 e 21,60% dall’1.1.2023);
  2. agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett, b), TULPS (video lottery – VLT), è fissato al 8,50% (in precedenza 7,93%) dall’1.1 al 31.12.2020 e al 8,60% dall’1.1.2021 (in precedenza 8% dall’1.1.2021 al 31.12.2022 e 7,85% dall’1.1.2023).

Contestualmente è previsto che:

  1. dall’1.1.2020 la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 65% (in precedenza 68%) per gli AWP e all’83% (in precedenza 84%) per le VLT;
  2. dal 15.1.2020 il prelievo sulle vincite conseguite attraverso gli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, lett. a) è fissato nella misura del 20% per la quota delle vincite eccedente € 200;
  3. dall’1.3.2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente € 500 conseguita attraverso i seguenti giochi:
  4. Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e “SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
  5. Enalotto, Superstar;

è fissato al 20% (in precedenza 12%).

REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO

È confermato, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, l’istituzione del Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico, a decorrere dal 2020, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’iscrizione al Registro:

  1. costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
  2. è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
  3. è disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente:

– del possesso delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli artt. 86 e 88, TULPS;

  • del possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione antimafia;
  • del versamento della somma specifica dovuta, così individuata.

L’iscrizione deve essere rinnovata annualmente.

NOVITA’ DICHIARAZIONI D’INTENTO

Il soggetto passivo IVA, in possesso dei requisiti di “esportatore abituale”, manifesta l’intenzione di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, compilando un’apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e trasmessa telematicamente all’Agenzia medesima. Quest’ultima rilascia una ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

L’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (“Decreto crescita 2019”) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di dichiarazione d’intento, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020.

In sintesi:

Ø la dichiarazione e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate non devono più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in dogana;

Ø con riferimento a quest’ultimo aspetto, è prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;

Ø l’esportatore e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro;

Ø il fornitore deve indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base ad essa (attualmente, invece, sulla fattura devono essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento);

Ø l’importatore deve indicare il protocollo di ricezione nella dichiarazione doganale;

Ø viene eliminato il quadro “VI” della dichiarazione annuale IVA, nel quale il fornitore riepilogava i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Resta fermo, invece, l’obbligo del fornitore di riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni stesse.

In proposito si segnala l’inasprimento della sanzione applicabile nel caso di mancato riscontro: dal 100% al 200% dell’imposta (in luogo dell’attuale sanzione in misura fissa da Euro 250 a Euro 2.000).

L’assolvimento dell’obbligo di riscontro sarà naturalmente possibile solo a condizione che l’esportatore abituale fornisca al fornitore il protocollo di ricezione.

Le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni in parola saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO                           

Il ravvedimento operoso è stato esteso a tutti i tributi (prima alcuni tributi amministrativi di agenzia entrate, i tributi doganali e le accise dell’agenzia delle dogane e dei monopoli non erano ravvedibili).

Condividi questo articolo su:

Categorie

ARTICOLI
CIRCOLARI
NEWS
RACCOLTE

Articoli Recenti

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 – L. 30.12.2021 n. 234

L’INTERVENTO DEL LEGISLATORE IN MATERIA DI CRISI DI IMPRESA CON IL NUOVO D.L. 118/2021

LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Links Utili