Gentile cliente,
è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, del fatto che entro il 30 aprile 2020 i soggetti titolari di partita iva, dovranno presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2019.
TERMINI PER L’INVIO DEL MODELLO IVA 2020
La scadenza per l’invio del modello Iva 2020 relativo al periodo d’imposta 2019 è fissata per il giorno 30/04/2020.
TERMINI DI VERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE
N.B. Il saldo risultante dalla Dichiarazione Iva va versato entro il prossimo 16.03.2020
Di seguito vengono riepilogate tutte le possibilità per adempiere al versamento del saldo Iva 2020:
- in un’unica soluzione entro il 16/03/2020;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate (la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre) da versare entro il 16/03/2020 la prima rata e entro il 16 di ogni mese per le rate successive applicando a partire dalla seconda rata un tasso di interesse dello 0,33% mensile;
- differito al 30/06/2019 con una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2020, e pertanto può essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 30/06 maggiorando quanto dovuto dell’1,60% (0,40% x 4);
- in forma rateale dal 30/06, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile;
- differito al 31/07/2020 applicando alla somma dovuta al 30/06 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. In tal caso il saldo IVA 2019 può quindi essere versato:
- in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.06.2020 (di cui al punto 3) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.06.2020 (di cui al punto 3) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
UTILIZZO DEL CREDITO IVA
Si rammenta che l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per importi superiori a € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Ne deriva, quindi, che se la Dichiarazione IVA va presentata in forma autonoma entro il 30 aprile 2020 il credito eccedente potrà essere utilizzato dal 11 maggio 2020.
Si precisa, inoltre, che costituisce compensazione “orizzontale” la compensazione del credito IVA (che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24), con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.
Va sottolineato che per la compensazione del credito IVA annuale nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui (€ 50.000 annui per le imprese cosiddette “start up innovative”) vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità.
Tuttavia, la dichiarazione presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo del credito in compensazione ad € 5.000,00 può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini”/integrativa, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore.
Si precisa che da quest’anno i soggetti ISA che nell’elaborazione degli indici 2018 hanno ottenuto un punteggio pari almeno ad 8 sono esonerati dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2019 per importi superiori a € 50.000,00.
I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono espressamente individuati dall’art. 35, D.Lgs n. 241/97, quali:
– dottore commercialista / esperto contabile;
– consulente del lavoro;
– perito / esperto tributario;
– responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese.
Per poter rilasciare il visto di conformità in esame il certificatore deve predisporre una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto: la cosiddetta check list.
Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione oltre che dal rappresentante legale della società anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.
Esempi di compensazione IVA:
- Se si ha un credito IVA di € 12.000, di cui si decida di destinare alla compensazione orizzontale € 4.000, non è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA 2020, quindi non sono applicabili le limitazioni per la compensazione orizzontale (limite di compensazione € 5.000).
- Se si ha un credito IVA di € 14.000, di cui si decida destinare alla compensazione orizzontale € 9.000, fino a € 5.000 il credito può essere compensato già dal 1.1.2020, l’eccedenza (€ 4.000) può essere compensata dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello IVA 2020 (si ricorda che per le compensazioni superiori a € 5.000 vi è la necessità che al soggetto venga rilasciato il visto di conformità). Quindi se si presenta il modello Iva il 29/02/2020 l’utilizzo di € 4.000 è possibile dal 11.03.2020.
- Se si ha un credito IVA 2018 risultante dal modello IVA 2019, “certificato” tramite visto di conformità, di € 60.000, di cui € 40.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2019, il residuo può essere usato in compensazione senza limiti fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2019, successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2020.
- Se si ha un credito IVA 2018 risultante dal modello IVA 2019, “non certificato” tramite visto di conformità, di € 10.000, di cui € 3.000 erano stati usati in compensazione “orizzontale” nel 2019, il residuo può essere usato in compensazione solo nel limite di € 2.000 e fino a quando non viene rigenerato come credito IVA 2019; successivamente il credito IVA seguirà tutte le limitazioni che risulteranno dal modello IVA 2020.
PRECISAZIONI FINALI
Si ritiene opportuno ricordare che i dati necessari da far pervenire allo studio per la corretta compilazione della Dichiarazione Iva 2020 sono:
- tabulato riepilogativo annuale operazioni attive e passive suddivise per aliquota fiscale, delle operazioni esenti, non imponibili, non soggette, operazioni intracomunitarie ed operazioni import ed export;
- elenco operazioni di intento ricevute con numero di protocollo di trasmissione telematica;
- liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) e LIPE inviate con copia F24 versamento eseguito;
- comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento (con gli F24/bollettini versati) relative al mancato versamento dell’iva per i periodi d’imposta 2018 – 2019;
- operazioni attive con reverse charge suddivise per: cessioni rottami, cessioni oro, subappalto settore edile, cessioni fabbricati, cessioni telefoni cellulari e cessioni prodotti elettronici, prestazioni comparto edile, operazioni settore energetico;
- ammontare cessioni beni ammortizzabili;
- ammontare operazioni di acquisto intracomunitari, importazioni e San Marino;
- ammontare operazioni di acquisto beni ammortizzabili, acquisti beni destinati alla rivendita, ammontare acquisti beni non ammortizzabili (locazioni, noleggi e affitti).
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, chiedendo di farci pervenire in tempi utili la documentazione necessaria per la predisposizione e l’invio dei predetti documenti, precisando che da quest’anno se la dichiarazione iva viene presentata entro il 02/03/2020 non vi sarà la necessità di inviare la LIPE del quarto trimestre 2019 in quanto vi è la possibilità di indicare i dati richiesti direttamente nella dichiarazione IVA.