LE ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO “CURA-ITALIA”

Gentile cliente,

è nostra cura metterla al corrente, con il presente documento informativo, di alcune delle altre novità contenute nel decreto “cura-Italia” non analizzate nei precedente articoli riguardanti le misure fiscali ed il bonus 600 euro per partite IVA, dipendenti e professionisti.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE – art. 56

Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:

  • rate di prestiti e mutui;
  • canoni di leasing;
  • prestiti non rateizzati;

Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:

  • i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
  • le linee di credito accordate “sino a revoca”.

Per usufruire di detti benefici è necessario presentare una comunicazione alla banca, tramite apposito modulo che dovrebbe essere messo a disposizione dai medesimi istituti, unitamente ad una autocertificazione con la quale l’impresa dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di aver subito carenze di liquidità in via temporanea quale conseguenza della diffusione del COVID – 19 (detta dichiarazione deve dunque essere veritiera in quanto nel caso non lo sia si può incorrere in procedimenti per mandaci dichiarazioni).

È facoltà delle imprese richiedere la sospensione dell’intera quota o della sola quota capitale delle rate.

 SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA PER DIPENDENTI E AUTONOMI – art. 54

Il DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” aveva previsto la possibilità di richiedere la sospensione per 9 mesi delle rate del mutuo “prima casa” in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei professionisti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro per almeno trenta giorni.

Con il nuovo decreto “Cura Italia” (18/2020) è stata allargata tale possibilità anche ai lavoratori autonomi che certifichino di aver subìto perdite pari al 33% sul fatturato trimestrale (devono essere valutati ultimo trimestre 2019 e primo trimestre 2020).

Potrà presentare la domanda di accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa (istituito con la legge 244/2007) il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30mila euro. Quest’ultimo requisito reddituale è stato però eliminato per tutto l’anno 2020. Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. Ed è ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Sfortunatamente, per tale specifica misura non è ancora proponibile la domanda da indirizzare tramite la propria banca: bisognerà infatti attendere ancora l’emanazione dei provvedimenti attuativi che fisseranno i necessari chiarimenti sulle modalità attuative delle nuove disposizioni. Non è infatti ancora chiaro quale sarà la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’accesso, se sarà necessario allegare il modello Isee o se sarà viceversa necessaria (come probabile) una semplice autocertificazione.

CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI – art. 65

E’ riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione di marzo 2020 per gli immobili in affitto in cui è svolta l’attività se di categoria catastale C/1.

BILANCIO E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

È prorogato per tutti il termine di approvazione del bilancio dal 30 aprile (quest’anno 29 in quanto anno bisestile) al 28 giugno. Detto termine diventa quindi il termine ordinario per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019. Le assemblee potranno, nel rispetto delle regole di sicurezza, essere fatte in via telematica con mezzi idonei ad accertare l’identificazione dei partecipanti, anche se non previsto dallo Statuto sociale.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED IN DEROGA

È estesa a più soggetti la possibilità di accedere alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Se non si è già provveduto lo studio consiglio di contattare il proprio consulente del lavoro per richiedere i benefici a cui l’azienda può accedere.

MODIFICHE ATTIVITA’ C.D. ESSENZIALI CONTENUTE NEL DECRETO 22 MARZO 2020

Si segnala infine la modifica dei codici ateco intervenuta ieri per l’identificazione di quelle attività definite essenziali per fronteggiare l’emergenza COVID – 19. L’elenco completo delle attività è consultabile di seguito.

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