CIRCOLARE 5/2020: MISURE DEL C.D. “DECRETO CORONAVIRUS”

Con la pubblicazione sulla G.U. del c.d. “Decreto Coronavirus”, oltre al differimento dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020 (730 entro il 30/09 e C.U. entro 31/03) sono state adottate una serie di “misure di sostegno”, alcune applicabili in tutto il territorio nazionale, altre soltanto nei Comuni della c.d. “zona rossa”. In particolare, per i soggetti della c.d. “zona rossa” si segnala la sospensione:

  • dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020;
  • dei versamenti / adempimenti verso la PA scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale;
  • degli adempimenti / versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020.

Per i lavoratori autonomi della c.d. “zona rossa” è altresì previsto il riconoscimento di un’indennità parametrata al periodo di sospensione dell’attività.

A favore degli operatori del settore turistico – alberghiero di tutto il territorio nazionale è prevista la sospensione dei versamenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 2.3.2020, n. 53 il DL n. 9/2020 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. “Decreto Coronavirus”.
I Comuni della zona rossa sono:

  • LOMBARDIA: Bertonico Casalpusterlengo Castelgerundo Castiglione D’Adda Codogno Fombio Maleo San Fiorano Somaglia Terranova dei Passerini
  • VENETO: VO’

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Oltre alla revisione dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020, sono previste le seguenti “misure di sostegno” applicabili in tutto il territorio nazionale.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO – ALBERGHIERO – Art. 8

É disposta la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta / dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 a favore di:

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator;

che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia.

In merito si evidenzia che per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31.5.2020.

Il comma 3 dell’art. 8 in esame prevede inoltre che per i predetti soggetti con domicilio fiscale o sede legale / operativa nella c.d. “zona rossa” resta fermo quanto disposto dal DM 24.2.2020 ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI SOLTANTO I COMUNI DELLA C.D. “ZONA ROSSA”

VERSAMENTI CARICHI AGENTE DELLA RISCOSSIONE – Art. 2

L’art. 2 del Decreto in esame prevede, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società) residenti / con sede operativa o legale in uno dei Comuni della c.d. “zona rossa” alla data del 21.2.2020, la sospensione dei versamenti:

  • scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020;
  • relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie;
  • derivanti da:
    • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ovvero da avvisi di accertamento esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
    • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane affidati all’Agente della riscossione di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
    • ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali di cui al RD n. 639/1910;
    • atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali di cui art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.
   I versamenti oggetto della predetta sospensione dovranno essere effettuati, in unica     soluzione, entro il 31.5.2020 (mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Il comma 3 dell’art. 2 in esame dispone inoltre che per i citati soggetti sono differiti al 31.5.2020 i seguenti termini:

  • 28.2.2020 per il pagamento della rata dovuta per:
  • 31.3.2020 per il pagamento della rata dovuta per l’estinzione dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione, c.d. “saldo / stralcio”, da parte delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

VERSAMENTI / ADEMPIMENTI VERSO PA DI PROFESSIONISTI / CONSULENTI / CAF – Art. 3

Con il recente DM 24.2.2020 il MEF ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020, prevedendo che i versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ora, l’art. 3 del Decreto in esame dispone che detta sospensione trova applicazione anche per gli adempimenti / versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della c.d. “zona rossa”, anche per conto di aziende / clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

ADEMPIMENTI / VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI / ASSICURATIVI – Art. 5

L’art. 5 dispone che, nei Comuni della c.d. “zona rossa” sopra elencati, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020.

Lo stesso art. 5 prevede che detti adempimenti / pagamenti sospesi dovranno essere effettuati dall’1.5.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI – Art. 16

È previsto il riconoscimento di un’indennità mensile pari a € 500, per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività a favore dei seguenti soggetti:

  • co.co.co.;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi / professionisti compresi i titolari di attività d’impresa;

che al 23.2.2020 risultano:

  • essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione separata;
    • svolgere l’attività lavorativa / essere residenti / domiciliati nei citati Comuni della c.d. “zona rossa”.

La predetta indennità:

  • non concorre alla formazione del reddito (non è quindi tassata);
  • è concessa con Decreto dalla Regione alla quale il soggetto interessato deve presentare apposita domanda. Le pratiche saranno gestite secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le Regioni inviano la lista dei beneficiari all’INPSche provvede all’erogazione delle prestazioni spettanti.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimenti.

Cordiali saluti

                                                                                        

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