Gentile cliente,
è nostra cura metterla al corrente, con il presente documento informativo, delle misure economiche a sostegno delle imprese introdotte dal più ampio decreto in oggetto. Vi preghiamo di leggere attentamente le varie misure in quanto molto diverse per categoria di appartenenza e ricavi/compensi annui.
Il presente documento informativo si focalizza sulle misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese.
REMISSIONE IN TERMINE PER I VERSAMENTI – art. 60
I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Sono quindi differiti al 20 marzo i versamenti di ritenute, contributi ed IVA scadenti alla data del 16 marzo ad esclusione di quanto previsto dai successivi paragrafi (art. 61 e 62). Specificando espressamente che chi ha ricavi o compensi superiori ad euro 2.000.000 nell’esercizio 2019 non beneficerà di ulteriori proroghe; ovviamente anche i contribuenti con ricavi o compensi inferiori alla predetta soglia potranno proseguire nei regolari versamenti ove non intendano accumulare somme da liquidare successivamente contemporaneamente alle future ordinarie scadenze.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – art. 61
Sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
c) i termini relativi al versamento dell’IVA di marzo 2020;
per i seguenti soggetti:
- imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di
- macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi
- educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Detti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTROBUTIVI – art. 62
Sono sospesi gli adempimenti tributari (non i versamenti per cui si veda infra) tra l’8 ed il 31 maggio 2020 (a titolo esemplificativo il termine di presentazione della dichiarazione IVA è rinviato, sono rinviate le LIPE primo trimestre, ITRASTAT febbraio, marzo, aprile e del primo trimestre, ESTREROMETRO). Tutti questi adempimenti avranno scadenza al 30 giugno 2020.
Sono sospesi i versamenti dovuti tra 8 e 31 marzo di seguito riportati per i soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione, diversi da quelli di cui al precedente punto, con ricavi o compensi inferiori ad euro 2 milioni nel corso del 2019 (à chi supera questa soglia non beneficia di nessuna sospensione):
- relativi a ritenute di lavoro dipendente ed assimilato, trattenute relative all’addizionale comunale e regionale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- relativi all’IVA;
- relativi a contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo non sono sospesi i versamenti delle ritenute per categorie quali professionisti in quanto non assimilabili a quelle da lavoro dipendente o similari.
I versamenti sospesi dovranno avvenire entro il 31 maggio in un’unica soluzione oppure i 5 rate mensili di pari importo sempre a partire dal mese di maggio.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE – art. 68
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento. I versamenti devono essere fatti in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione.
Sono differiti al 31 maggio i termini per il versamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio scadenti il 28 febbraio ed il 31 marzo 2020.
In sintesi quindi:
- proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60); con facoltà della sospensione sopra illustrata per quelli con ricavi o compensi inferiori ad euro 2.000.000.
- sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli ind ividuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
- sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimanga no fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a:
- ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali, premi
per l’assicurazione obbligatoria.
Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed intere ssi, entro l’1 giugno 2020 (in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica). Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza in relazione all’IVA non assume rilevanza il volume di ricavi/compensi.