D.L. 08 APRILE 2020 N. 23 – SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Il presente documento informativo si focalizza sulle misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese.

REMISSIONE IN TERMINE PER I VERSAMENTI – art. 21

I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza il 16 marzo 2020,  prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del DL n.18 del 17 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Tale differimento era destinato a chi ha ricavi o compensi superiori ad euro 2.000.000 nell’esercizio 2019.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – art. 18

Sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti di imposta, in scadenza il prossimo 16 aprile e 16 maggio;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza il prossimo 16 aprile e 16 maggio;

c) i termini relativi al versamento dell’IVA in scadenza il prossimo 16 aprile e 16 maggio;

per i seguenti soggetti:

  1. Contribuenti con ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non superiori a 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se i ricavi e i compensi di marzo e aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33%, rispetto ai corrispondenti mesi del periodo precedente ovvero marzo e aprile 2019.
  2. Per i contribuenti che hanno superato la soglia di 50 milioni di euro: la sospensione viene riconosciuta solo se i ricavi e i compensi di marzo e aprile 2020 sono diminuiti di almeno il 50%, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta ovvero marzo e aprile 2019.

Per i soli versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio 2020, la sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi, alle imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione opera, infine, a beneficio dei soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’attività dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato dai contribuenti.

Per alcune attività economiche, elencate nella nostra circolare del 18 marzo 2020, maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica, il precedente DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per tali contribuenti, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020 (con ripresa dei versamenti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020), se gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione prevista dal nuovo decreto (riferiti alla diminuzione del fatturato o dei compensi).

Lo stesso vale anche per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, per i quali la sospensione opera fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO art. 20

Al fine di “agevolare” i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi epidemiologica, potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, il Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale.

La scelta di tale metodo espone generalmente il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Per evitare tale rischio, il Decreto prevede, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi se l’acconto versato non è inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO art. 30

Il Decreto estende le spese agevolabili dal credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64 del DL n. 18/2020) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione) e all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Per tutte le spese agevolabili, il credito d’imposta è pari al 50% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, fino ad un massimo di 20.000 euro a beneficiario. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per il 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sa saranno stabiliti da un decreto ministeriale, da adottare entro il 16 aprile 2020.

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