È previsto, a determinate condizioni di seguito esposte e solo per alcune categorie di soggetti, un contributo a fondo perduto a sostegno dell’attività aziendale se danneggiata dal COVID -19.
Il contributo è pari alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 applicando a detta diminuzione le seguenti percentuali:
- 20% se i ricavi e compensi 2019 sono inferiori o pari ad euro 400.000,00;
- 15% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 400.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro;
- 10% se i ricavi e compensi 2019 sono compresi tra 1.000.000,00 di euro e 5.000.000,00 di euro.
Per i soggetti con fatturato 2019 superiore ai 5 milioni di euro non è previsto alcun contributo. Poiché il fatturato considerato è quello al 31/12/2019 bisognerà autocertificare l’importo di cui sopra nell’istanza con cui si richiede il contributo essendo la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in questione in scadenza al 30 novembre 2020.
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore ad euro 1.000,00 per le persone fisiche e ad euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Oltre a questo requisito “dimensionale” deve essere rispettato almeno uno dei requisiti di seguito:
- Ammontare del fatturato di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato di aprile 2019;
- Inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- Avere sede operativa o domicilio fiscale nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31/01/2020. La lista di questi comuni è consultabile all’ultima pagine del modulo scaricabile cliccando sul seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/istanza_fondo_perduto_istruzioni-def.pdf/25c31b1f-b64b-d1f9-4fb9-522d1466d714. Ferrara rientra in detti comuni.
Il contributo non spetta a:
- Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020;
- Enti pubblici;
- Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (c.d. casse previdenziali);
- Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui agli articoli 27 (bonus professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. 18/2020 (Cura Italia).
Si specifica che nei casi particolari di cui sopra, attività iniziata dopo il 1 gennaio 2019 e sede nei comuni in stato di emergenza, il calcolo del contributo è il seguente:
- Se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e aprile 2019 è negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Detti contributi sono richiesti a mezzo istanza, presentabile a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020, e saranno accreditati sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo (qualora l’IBAN fornito risulti intestato ad altro soggetto non avverrà l’accredito). Detta istanza è trasmissibile esclusivamente tramite i canali dell’agenzia delle entrate direttamente dal contribuente (in possesso delle credenziali di fisconline) o a mezzo professionista incaricato.