SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE ESATTORIALI

A seguito dell’emergenza COVID-19 sono state introdotte alcune sospensioni in materia di riscossione, riguardanti sia i termini di versamento sia i termini di notifica di specifici atti.

Visto il protrarsi della situazione di emergenza, con un recente Decreto, D.L. n. 129/2020, pubblicato sulla G.U. 20.10.2020, n. 260, contenente “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, è stata disposta un’ulteriore proroga delle suddette sospensioni.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Tale Decreto, oggetto della presente circolare, ha apportato alcune modifiche all’ art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) che disciplina la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Si ricorda, innanzitutto, che secondo quanto previsto dall’ art. 68, D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, è stata disposta la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi, dagli accertamenti esecutivi doganali, dalle ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e dagli atti esecutivi degli enti locali.

Con riguardo a detta sospensione dei versamenti, il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi. Ora, con il recente D.L. n. 129/2020, art.1, è stato disposto un ulteriore differimento con l’individuazione del termine finale di sospensione al 31.12.2020 (originariamente fissato al 15 ottobre 2020); ne discende che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione opera per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3 – 31.12.2020.

Va evidenziato che la sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3 – 31.12.2020, mentre le rate scadenti dall’ 1.1.2021 “devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini / moduli di pagamenti allegati al provvedimento di accoglimento”.

Tali pagamenti sospesi, quindi, fino alla fine dell’anno, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, ovverosia entro il 31.1.2021.

Inoltre, sono da ritenersi sospesi nel periodo intercorrente tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 (prima 15 ottobre 2020) la notifica di nuove cartelle di pagamento afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo e le attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi / avvisi di addebito / atti esecutivi e ruoli / cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione.

Si precisa infine, che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, con riferimento ad una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, non potrà essere attivata alcuna nuova procedura cautelare (es: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es: pignoramento) durante il periodo di sospensione.

DECADENZA DAI PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE

A seguito dell’introduzione, ad opera del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, del comma 2-ter all’art. 68, D.L. n. 18/2020, è stato previsto che relativamente:

  • ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020;
  • ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020;

la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto, si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate ancorchè non consecutive (rispetto alle 5 rate ordinariamente previste).

Se inizialmente, con il D.L. 104/2020, il termine del 31.8 è stato prorogato al 15.10.2020, ora, a seguito del nuovo D.L. 129/2020, è stato disposto un ulteriore differimento di detto termine, dal 15.10 al 31.12.2020. Di conseguenza, la presentazione entro il 31.12.2020 di una domanda di dilazione consente di evitare la decadenza in caso di omesso versamento di un numero di rate più elevato rispetto a quello ordinariamente previsto (10 rate anziché 5).

Occorre precisare che qualora la richiesta di dilazione sia presentata dopo tale data, ossia dall’1.1.2021, si renderà applicabile il limite di 5 rate, anche non consecutive.

PROROGA DI 12 MESI DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

Con l’introduzione da parte del nuovo Decreto, oggetto della suddetta circolare, del comma 4-bis all’art. 68 del Decreto Cura Italia, è stata inoltre prevista, con riferimento ai carichi (inerenti a entrate tributarie e non tributarie) affidati all’Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti (8 marzo – 31 dicembre 2020), una proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione, in scadenza nel 2021, per la notifica delle cartelle di pagamento.

Quindi, per la notifica di tali cartelle di pagamento l’Agente della riscossione avrà tempo fino al 31 dicembre 2022. Per quanto riguarda, invece, le cartelle di pagamento in scadenza nel 2020, lo stesso comma 4-bis ha previsto gli stessi termini di prescrizione e decadenza e pertanto la notifica potrà intervenire entro il 2022.

Inoltre, richiamando quanto già previsto dall’art. 157, comma 3 del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), il nuovo Decreto, D.L. 129/2020, lascia valida la proroga di 12 mesi del termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento derivanti:

  • dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 presentate nell’anno 2018;
  • dalle dichiarazioni dei sostituti di imposta ex artt. 19 e 20 del TUIR presentate nel 2017;
  • dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73 presentante negli anni 2017 e 2018.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali scadenze analizzate fino ad ora:

TABELLA RIEPILOGATIVA
Sospensione termini di versamento connessi a: cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;atti di ingiunzione fiscale degli Enti territoriali;atti esecutivi emessi dagli Enti locali Somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.12.2020    
                    Versamento entro 31.01.2021
Termini di decadenza/prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle entrate tributarie / non tributarie derivanti da affidamenti all’Agente delle riscossione nel periodo 8.3 – 31.12.2020 Proroga di 1 anno     Scadenza entro il 31.12.2022
Termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (con esclusione di quelle relative alle entrate degli Enti territoriali) relative a: dichiarazioni presentate nel 2018 per le somme dovute a seguito di attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72;dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nel 2017, per le somme dovute ex artt. 19 e 20 TUIR;dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo formale ex art. 36-ter DPR n. 600/73 Proroga di 1 anno     Scadenza entro il 31.12.2022
Termini di decadenza / prescrizione in scadenza nel 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento Proroga al 31.12 del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione   Scadenza entro il 31.12.2022

ROTTAMAZIONE – TER / SALDO E STRALCIO

Il D.L. n. 129/2020 in esame non apporta alcuna modifica ai termini di scadenza della “Rottamazione – ter” e del “Saldo e stralcio” (già oggetto di modifica normativa ad opera del c.d. Decreto Rilancio) e, dunque, il termine ultimo entro il quale i contribuenti (in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019) possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, senza perdere i benefici delle misure agevolative, rimane fissato al 10 dicembre 2020. Tale termine risulta essere tassativo e allo stesso non è infatti applicabile la “tolleranza” di 5 giorni ai fini dell’effettuazione del versamento. Quanto eventualmente versato dopo il 10.12 “sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative”.

Infine, per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle suddette definizioni agevolate possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/73. In merito, si precisa che qualora il contribuente sia decaduto dal beneficio della rottamazione / saldo e stralcio per il mancato versamento delle relative rate previste per l’anno 2019 e i debiti erano già stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, lo stesso può ora richiedere una nuova dilazione a condizione che provveda al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di dilazione.

Si riportano di seguito per opportuna conoscenza tutte le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia entrate riscossione relativamente alle sospensioni, rateazioni, pagamenti ecc..

LE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle Entrate – Riscossione?

L’art. 1, DL n. 129/2020 ha differito al 31.12.2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

In precedenza, tale termine era stato fissato al 31.5 dall’art. 68, DL n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”, successivamente slittato al 31.8 dall’art. 154, lett. a), DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio” e, infine, prorogato al 15.10 dall’art. 99, DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8.3 (*) al 31.12.2020.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.

Il nuovo termine di sospensione dei pagamenti di cartelle e avvisi riguarda anche le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

No. Il DL n. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che rimane pertanto fissata al 10.12.2020 come previsto dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8.3.2020 al 31.12.2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8.3 al 31.12.2020 – l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (PEC).

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8.3. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31.12.2020.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 31.1.2021.

I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 31.1.2021, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 31.1.2021.

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8.3 al 31.12.2020.

Queste rate devono essere versate comunque entro il 31.1.2021.

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle Entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Si. L’operatività di Agenzia delle Entrate – Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8.3 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31.1.2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è stata estesa temporalmente dal DL n. 129/2020 e si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31.12.2020.

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31.12 dal DL n. 129/2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8.3 e il 31.12.2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31.1.2021.

Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31.12.2020 o richiesti entro la medesima data, il contribuente potrà comunque beneficiare del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio” e i cui effetti sono stati successivamente prorogati dal “Decreto Agosto” e dal DL n. 129/2020), stabilito nel mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 ordinariamente previste.

Infine, le rate con scadenza successiva al 31.12 devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8.3.2020. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (ad esempio, fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8.3 al 31.12.2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31.12.2020, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata.

Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?

Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31.12.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendi, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e fino al 31.12.2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2.1.2021.

Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10.12.2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle definizioni agevolate.

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10.12.2020, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10.12.2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10.12.2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10.12.2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31.12.2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex art. 19, DPR n. 602/73) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

Il “Decreto Rilancio” prevede la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti anche nel caso di decadenza dal beneficio della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” per il mancato pagamento delle relative rate previste nell’anno 2019.

Cosa succede se, in precedenza, questi debiti erano stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata?

In questo caso la concessione della nuova dilazione, come previsto dall’art. 19, comma 3 lett. c), DPR n. 602/73, è subordinata al pagamento, in unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle Entrate – Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15.6.2020 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 31.12.2020 delle attività di notifica e di riscossione (DL n. 129/2020), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a € 5.000. La P.A. farà le verifiche presso l’Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione (8.3 – 31.12.2020) le Pubbliche amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione (art. 48-bis, DPR n. 602/73). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’Agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

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