Il c.d. “Decreto Agosto”, art. 98 D.L. 104/2020, proroga il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, dal 30 novembre al 30 aprile 2021.
Tale agevolazione è riservata ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Dal punto di vista soggettivo, i destinatari di tale misura di differimento devono rispettare i seguenti requisiti:
- Esercizio di attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, a prescindere dall’applicazione o meno degli stessi (ivi compresi i contribuenti minimi / forfetari e coloro che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA);
- Ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo Decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, pari ad euro 5.164,569.
Possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a società / associazioni / imprese interessate dagli ISA, ossia a:
- collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.
Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori bis”, sono state previste ulteriori misure a sostegno dei settori direttamente interessati da maggiori restrizioni vigenti sul territorio nazionale a fronte dell’emergenza Covid-19.
In particolare, con l’art. 6 del c.d. “Decreto Ristori bis” viene precisato che la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’ IRAP, dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’art. 98 del D.L. 104/2020 è estesa:
- a tutti coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);
- agli esercenti attività di gestione ristoranti che operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni).
Tale proroga, per i soggetti su identificati (n. 1 e n. 2), si applica indipendentemente dal calo del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020.