LE NUOVE CODIFICHE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

con il presente documento informativo è nostra cura metterLa al corrente che dal 01 gennaio 2021 entrano in vigore le modifiche relative alle specifiche tecniche in materia di fatture elettroniche emanati con i Provvedimenti Agenzia delle Entrate 28.02.2020 e 20.04.2020.

Le nuove specifiche tecniche sono applicabili dall’ 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 facoltativamente, mentre dal 01 gennaio 2021 diventano obbligatorie.  

La principali novità delle Specifiche tecniche riguardano l’incremento delle tipologie di documenti che possono essere “compilati” e trasmessi allo Sdi, nonché la previsione di un maggior dettaglio della natura dell’operazione. Per “rendere più puntuali le codifiche «TipoDocumento» e «Natura» rispetto alla normativa fiscale” e consentire all’Agenzia di predisporre una “migliore” dichiarazione IVA precompilata, sono stati introdotti:

  • nuovi codici per identificare il “Tipo documento”.

Così, ad esempio, sono previsti specifici codici per differenziare le fatture emesse a seguito dell’applicazione del reverse charge nelle diverse fattispecie previste (operazioni interne, intraUE o extraUE) e per individuare le autofatture emesse per autoconsumo o cessioni gratuite;

  •  nuovi codici dettaglio in merito alla “Natura” dell’operazione. In particolare, per le operazioni non imponibili sono previsti specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche;
  • nuove codifiche “Tipo ritenuta” al fine di specificarne la “destinazione”, per il contributo INPS (RT03), per Enasarco (RT04), per ENPAM (RT05) o altro contributo previdenziale (RT06).

Sul punto si rammenta che in base all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 l’Agenzia delle Entrate “mette a disposizione” dei soggetti IVA le bozze:

  • dei registri delle fatture emesse / acquisti;
  • delle liquidazioni periodiche IVA;
  • della dichiarazione annuale IVA.

Le nuove Specifiche tecniche prevedono altresì:

  • l’eliminazione dell’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo (infatti per le fatture è sempre pari a € 2);
  • l’estensione dell’arrotondamento a 8 decimali per l’esposizione di sconti / maggiorazioni;
  •  l’introduzione del nuovo codice “Modalità pagamento” per il PagoPA (MP23).

Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:

  • integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione / autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
  • regolarizzazione splafonamento (TD21);
  • estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
  • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
  • fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).
 CodiceTipo documento
 TD01Fattura
 TD02Acconto / Anticipo su fattura
 TD03Acconto / Anticipo su parcella
 TD04Nota di Credito 
 TD05Nota di Debito
 TD06Parcella
NUOVOTD16Integrazione fattura reverse charge interno
NB Il nuovo codice TD16 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture ricevute
 senza IVA in applicazione del reverse charge interno
(ad esempio, operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72,
 ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia,
demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.)
NUOVOTD17Integrazione / autofattura per acquisto servizi dall’estero
NB Il nuovo codice TD17 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI
 le fatture ricevute senza IVA relative agli acquisti di servizi da soggetti non residenti
(ad esempio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca).
NUOVOTD18Integrazione per acquisto di beni intraUE
NB Il nuovo codice TD18 va utilizzato per integrare tramite SdI le fatture
 ricevute senza IVA relative agli acquisti di beni da soggetti UE
(ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario
da una società tedesca).
NUOVOTD19Integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72
NB Il nuovo codice TD19 va utilizzato per integrare / autofatturare tramite SdI
 le fatture ricevute senza IVA relative ad acquisti da soggetti non residenti
 di beni esistenti in Italia.
 TD20Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 comma 8, D.Lgs. n. 471/97 o art. 46 comma 5, DL n. 331/93). Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 65 e 72 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, il codice “TD20” va utilizzato esclusivamente per le autofatture “da regolarizzazione” emesse dall’acquirente / committente a seguito dell’omessa / irregolare fatturazione da parte del cedente / prestatore ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97. In tal caso si rammenta che nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura e nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento.
NUOVOTD21Autofattura per splafonamento
NB L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione utilizzando il nuovo codice TD21. A tal fine, come desumibile dalle nuove Specifiche tecniche, qualora sia utilizzato il codice TD21, i dati del cedente / prestatore devono essere gli stessi del cessionario / committente (non vanno indicati i dati del fornitore)
NUOVOTD22Estrazione beni da un deposito IVA
NUOVOTD23Estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (tramite mod. F24
NUOVOTD24Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
NUOVOTD25Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b)
NUOVOTD26Cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36, DPR n. 633/72)
NUOVOTD27Fattura per autoconsumo (ex art. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72) / cessioni gratuite
 senza rivalsa (ex art. 2, comma 2, n. 4, DPR n. 633/72)

In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

  • non è stato dedicato uno specifico “Tipo documento” all’acquisto di beni / servizi da un agricoltore esoneratoex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 per il quale l’acquirente deve emettere una (auto)fattura con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, DPR n. 633/72 per conto del cedente al quale va consegnata una copia della stessa. Posto che l’autofattura va emessa in formato elettronico, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 62 e 85disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet:
    • nel campo “TipoDocumento” va riportato il codice “TD01”;
    • al fine di segnalare che la fattura è emessa per conto dell’agricoltore, nel campo “SoggettoEmittente” va selezionata la voce “Cessionario / Committente” (Informativa SEAC 26.7.2019, n. 221);
  • in merito all’integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità diprocedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SdI(Informative SEAC 29.8.2019, n. 240 e 3.12.2018n. 346). Tale possibilità rimane valida senz’altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall’1.1.2021 l’unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi “Tipo documento” TD16, TD17, TD18 e TD19);
  • l’utilizzo dei nuovi “Tipo documento” da TD17 a TD19 dovrebbeevitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”. Infatti, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
    • emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
    • emessa / ricevuta fattura elettronica;
  • l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili /passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72consentirà all’Agenzia di effettuare la “rettifica” al fine della determinazione del volume d’affari (rigo VE40 del mod. IVA);
  • in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l’acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (in tal caso la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite.

A decorrere dall’1.1.2021 non è più possibile utilizzare il codice generico N2, N3 o N6 (per le fatture semplificate non sono più utilizzabili i codici N2 e N3).

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

  • non soggette IVA (N2);
  • non imponibili (N3);
  • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA

 Tipologia operazione
N1Escluse ex art. 15
N2 non soggetteN2.1Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72
N2.2Non soggette – altri casi
N3 non imponibiliN3.1Non imponibili – esportazioni
N3.2Non imponibili – cessioni intraUE
N3.3Non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4Esenti
N5Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabileN6.1Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9Inversione contabile – altri casi
N7IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40 commi 3 e 4 e 41 comma 1, lett. b, DL n. 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f e g, DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72)

Anche relativamente ai predetti nuovi codici “Natura operazione”, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

  • in merito alle operazioni non soggette, l’utilizzo del nuovo codiceN2.1 è collegabile alle operazioni di rigo VE34 del mod. IVA relativo alle operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.

Dovrà essere chiarito se, ora, per le prestazioni generiche UE ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va utilizzato il nuovo codice N2.1.

In passato l’Agenzia aveva riconosciuto la validità del codice N6. Tale codice però dall’1.1.2021 non risulta più utilizzabile.

Tra le operazioni identificate dal nuovo codice N2.2 può essere richiamata la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con IVA detratta nella misura del 40%;

  • in merito alle operazioni non imponibili:
  • i nuovi codici da N3.1 a N3.4 corrispondono alle operazioni dei campi da 2 a 5 di rigo VE30 del mod. IVA relativi alle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond;
  • il nuovo codiceN3.5 corrisponde alle operazioni da indicare a rigo VE31 del mod. IVA;
  • il nuovo codiceN3.6 corrisponde alle operazioni da indicare a rigo VE32 del mod. IVA.

Dalla lettura della descrizione dei nuovi codici non appare specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art. 9, DPR n. 633/72;

  • in merito alle operazioni soggette a reverse charge, i nuovi codicida N6.1 a N6.8 sono collegabili alle operazioni da evidenziare nei campi da 2 a 9 di rigo VE35 del mod. IVA.

In particolare va evidenziato che per le fatture relative alle prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile di cui alla lett. a) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 va utilizzato il codice N6.3 mentre per quelle relative ai servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti / completamento di edifici di cui alla lett. a-ter del citato comma 6 va utilizzato il codice N6.7.

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