LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

La rivalutazione dei beni d’impresa può essere effettuata con valenza esclusivamente civilistica, ovvero con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% (misura valida per tutti i beni, materiali ed immateriali), da applicarsi sulla differenza tra il costo storico del bene presente in bilancio e il maggior valore attribuito al bene stesso.

Possono essere oggetto di rivalutazione tutti i beni ad eccezione di quelli al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa nonché le partecipazioni purché iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione può riguardare il singolo bene e non deve essere quindi necessariamente fatta su una pluralità di beni costituenti una classe omogenea.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono aderire alla norma in oggetto, a prescindere dal regime fiscale adottato (ordinario o semplificato):

  • Società di capitali e enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio;
  • Società di persone commerciali;
  • Imprese individuali;
  • Enti non commerciali;
  • Soggetti non residenti con stabile organizzazione.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

L’imposta da versare per ottenere una valenza fiscale della rivalutazione è pari al 3% sulla differenza tra vecchio costo di iscrizione e il nuovo valore attribuito, secondo le regole che vedremo di seguito.

Molto importante sottolineare che sarà inoltre possibile affrancare il fondo rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva del 10% à questo comporta la possibilità di distribuzione di utili a mezzo detto fondo senza l’aggravio di ulteriori imposte per la società; qualora infatti si voglia procedere alla distribuzione di detto fondo di rivalutazione senza aver pagato l’imposta sostitutiva lo stesso dovrà essere tasso sia a fini IRES che IRAP (resta ovviamente invariata la tassazione in capo al socio percipiente degli utili).

AMBITO TEMPORALE PER EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE

la rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio al 31/12/2020. I nuovi valori patrimoniali saranno quindi iscritti in bilancio già a partire dal  bilancio al 31/12/2020 mentre l’ammortamento maggiorato produrrà i propri effetti a partire dal bilancio al 31/12/2021.

BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE

Possono essere oggetto di rivalutazione, ai sensi delle richiamate disposizioni:

  • i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Secondo quanto chiarito da Assonime (Circolare n. 2 del 7.2.2013) possono essere rivalutati anche i beni che sono stati oggetto di un precedente procedimento di rivalutazione, a condizione che detti beni presentino ancora un valore economico non interamente sfruttato (es. in presenza di rivalutazioni parziali, ulteriori incrementi di valore del bene ecc.).

CASI PARTICOLARI
Beni riscattati da leasing Non è ammessa la possibilità di rivalutare i beni che sono stati riscattati nel periodo compreso dalla chiusura del bilancio di riferimento alla chiusura del bilancio di rivalutazione (es. beni riscattati nel corso del 2020, poiché non iscritti nel bilancio 2019).
Beni pervenuti per effetto di fusioni, scissioni Per i beni pervenuti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui i beni sono stati acquisiti da tali società
Beni pervenuti a seguito di conferimento In assenza di disposizioni specifiche, vale il principio di continuità del periodo di possesso tra conferente e conferitario di cui all’articolo 176, comma 4, TUIR (circolare n. 18/2006). Conseguentemente, il conferitario può rivalutare i beni acquisiti nel 2020, purché posseduti dal conferente alla chiusura dell’esercizio di “riferimento” (31.12.2019 per i soggetti solari).
Beni completamente ammortizzati Tali beni si intendono posseduti se risultano dal bilancio (evidenza del costo storico e degli ammortamenti in nota integrativa) o dal registro dei beni ammortizzabili, per i soggetti in contabilità semplificata.

A dispetto delle previgenti disposizioni agevolative, l’articolo 110, comma 2, D.L. 104/2020, non prevede che la rivalutazione debba necessariamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea: è ammessa, infatti, la possibilità di effettuare la rivalutazione distintamente per ciascun bene.

CRITERI E TECNICHE DI RIVALUTAZIONE

La rivalutazione dei beni di impresa costituisce una deroga espressa ai criteri di valutazione ordinari delle immobilizzazioni previsti dai principi contabili nazionali, consentendo l’iscrizione di valori superiori a quelli che risultano dall’applicazione delle regole contabili basate sui valori storici, nel rispetto, però, di quanto prescritto dall’articolo 11, Legge n. 342/2000 secondo cui, i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono, in alcun caso, superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in virtù:

  • del loro “valore corrente“, identificato in forza delle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati;
  • del loro “valore interno”, in ragione della consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione del cespite nell’impresa.

Le norme che regolano la rivalutazione dei beni di impresa non richiedono espressamente la stesura di una apposita perizia di stima dei beni oggetto di rivalutazione, essendo possibile utilizzare dati alternativi quali listini prezzi, dati di transazioni per beni similari, corrispettivi indicati in eventuali contratti preliminari di compravendita ecc. (Circolare Assonime 7.2.2013 n. 2)

La rivalutazione dei beni di impresa deve essere condotta attraverso una delle modalità contemplate dall’articolo 5, D.M. 162/2001, vale a dire:

  • la rivalutazione del solo costo storico, con allungamento del processo di ammortamento (se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente);
  • la rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento (mantenendo inalterata la durata dell’ammortamento);
  • la riduzione del fondo di ammortamento che comporta lo stanziamento di ammortamenti su un costo identico a quello originario.

La prassi amministrativa ha ammesso la possibilità di utilizzare, per il medesimo bene, due delle tecniche di rivalutazione precedentemente indicate: è possibile, infatti, rivalutare in parte il costo storico riducendo per l’eccedenza il fondo ammortamento (Circolare Agenzia delle Entrate 6.5.2009 n. 22).

CESSIONE DEL BENE RIVALUTATO

Si precisa che, in caso di cessione del bene, il nuovo costo storico (e di conseguenza il nuovo valore netto contabile= costo storico – fondo ammortamento) sarà valido solo qualora la cessione avvenga a partire dal 4° periodo successivo la rivalutazione (2024), se la cessione avviene in data anteriore al detto periodo si assumerà, al fine di determinare eventuali plus o minusvalenze, il valore netto contabile ante rivalutazione.

CONSIDERAZIONI ACCESSORIE

 Secondo quanto precisato dal principio contabile OIC 16, la rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non rappresenta un fatto che, di per sé, può determinare l’allungamento della vita utile residua del benel’adeguamento della vita utile è possibile, ma deve essere il risultato di una valutazione autonoma e non la conseguenza “automatica” della rivalutazione.

L’ammortamento civilistico si determina, nell’esercizio di rivalutazione, sui “vecchi” valori, mentre l’ammortamento sui maggiori valori deve essere posticipato all’esercizio successivo.

In altri termini, il bilancio al 31.12.2020 non dovrà essere appesantito dai maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione effettuata, poiché tali maggiori valori saranno destinati ad incidere a partire dal risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2021. Il costo rivalutato (e la relativa riserva) sarà invece inserito già dal bilancio in chiusura al 31/12/2020.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, devono indicare – nelle rispettive relazioni allegate al bilancio d’esercizio – i criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni, nonché attestare che il valore rivalutato iscritto nell’attivo patrimoniale non eccede quello effettivamente attribuibile ai beni: i componenti dell’organo di gestione sono, inoltre, tenuti ad annotare la rivalutazione effettuata nella nota integrativa al bilancio e nell’inventario, indicando:

  • il costo originario del bene rivalutato, nonché;
  • le precedenti rivalutazioni eventualmente eseguite in applicazione di disposizioni speciali.
  1. RIVALUTAZIONE AL COSTO STORICO

Con questa tipologia di rivalutazione si allinea il minor valore di un bene al suo valore di mercato corrente. Di seguito un esempio:

  • Costo acquisto bene: 40.000 euro
  • Fondo Ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro (detto importo deriva dall’ammortamento dimezzato il primo anno)
  • Aliquota ammortamento 10%
  • Ammortamento annuale: 4.000 euro
  • Valore netto contabile: 6.000 euro
  • Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione consentita è pari ad euro 12.000 (18.000 – 6.000). Andando a pagare il 3% su 12.000, quindi 360 euro, dal 2021 il mio ammortamento fiscale annuale sarà pari ad euro 5.200 (in luogo dei 4.000 precedenti) interamente deducibili dal reddito di impresa. Il maggior ammortamento continuerà fino al completamento del procedimento di ammortamento con un indubbio vantaggio fiscale nel corso degli anni.

  • RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DI AMMORTAMENTO

Con questa seconda metodologia si rivaluta, oltre che al costo storico, anche il fondo di ammortamento. Partendo dai medesimi dati di prima deve essere determinato il coefficiente di rivalutazione, con la seguente formula: Coefficiente di rivalutazione (CR) = rivalutazione massima / valore netto contabile al 31/12/2019 (si prende il valore netto contabile nell’esercizio pre rivalutazione, quindi nel 2019):

  • Costo acquisto bene: 40.000 euro
  • Fondo Ammortamento al 31/12/2019: 30.000 euro
  • Fondo ammortamento al 31/12/2020: 34.000 euro
  • Aliquota ammortamento 10%
  • Ammortamento annuale: 4.000 euro
  • Valore netto contabile (31/12/2019): 10.000 euro
  • Valore di mercato: 18.000 euro

La rivalutazione massima è pari ad euro 12.000 (18.000 – 6.000), ciò comporta un coefficiente di rivalutazione pari ad euro:

CR = (12.000/10.000) x 100= 120%

Ciò comporta:

  • incremento del costo storico: € 40.000 x 120% = € 48.000;
  • nuovo costo storico: € 40.000 + € 48.000 = € 88.000;
  • incremento del fondo di ammortamento: € 30.000 x 120% = € 36.000;
  • nuovo fondo di ammortamento: € 30.000 + € 36.000 = € 66.000.

Andando a pagare il 3% su 12.000, quindi 360 euro, dal 2021 il mio ammortamento fiscale annuale è pari ad euro 8.800 (in luogo dei 4.000 precedenti) interamente deducibile dal reddito di impresa. Il maggior ammortamento continuerà fino al completamento del procedimento di ammortamento con un indubbio vantaggio fiscale nel corso degli anni. Con questa seconda metodologia il periodo di ammortamento sarà più breve ma con ammortamenti maggiori rispetto alla prima casistica.

  • RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

La terza tecnica consentita per la rivalutazione è il decremento del fondo di ammortamento, fermo restando il costo storico del bene. Questa tecnica consente di allungare la vita utile del bene.

Partendo dal nostro esempio di cui sopra:

  • Il costo storico rimane confermato a 40.000 euro;
  • Le quote di ammortamento continuano ad essere 4.000 euro;
  • Il fondo è diminuito di 12.000 euro, importo massimo rivalutabile, quindi il fondo sarà pari ad euro 18.000 (30.000 – 12.000).

Convertendo gli esempi di cui sopra in risparmio fiscale si può notare come i nuovi ammortamenti consentiti e deducibili fiscalmente a partire dal 2021 sono pari ad euro 22.000 (spalmati sui vari anni a seconda della tipologia di rivalutazione adottata) in luogo dei precedenti ammortamenti residui pari ad euro 10.000. Assumendo le vigenti aliquote di IRES e IRAP avremo, sempre suddivise tra i vari anni in cui l’ammortamento fiscale è consentito, minori imposte pari ad euro 5.280 (IRES) e 858 (IRAP) in luogo delle precedenti minori imposte pari ad euro (sempre per l’intero periodo di ammortamento residuo) 2.400 (IRES) e 390 (IRAP).

Pagando dunque un’imposta sostitutiva pari ad euro 360 avremo un complessivo risparmio fiscale, suddiviso tra i vari periodi di ammortamento residuo, per euro 3.348.

ADEMPIMENTI DI BILANCIO E CONNESSI

Le informazioni necessarie da fornire in Nota integrativa relativamente alla rivalutazione riguardano essenzialmente:

Per quanto concerne, invece, le informazioni della rivalutazione da riportare nella Relazione sulla gestione, si precisa che la relazione in parola deve riportare:

  • la congruità dei valori utilizzati ai fini della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, Legge n. 342/2000;
  • a norma dell’articolo 2428, comma 2, c.c., l’effetto della rivalutazione medesima sugli indicatori di risultato (es. indici di redditività, peso del capitale proprio, margine di struttura ecc.).

L’articolo 1, comma 3, Legge n. 342/2000prevede espressamente l’obbligo, in capo al Collegio Sindacale di:

  • riportare nella relazione allegata al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione;
  • attestare che la rivalutazione stessa non eccede i limiti di legge.

Sempre in aderenza all’articolo 11, comma 4, Legge n. 342/2000il prezzo di costo – con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione – deve essere riportato nell’inventario relativo all’esercizio di rivalutazione.

Qualora siate interessati alla valutazione di una possibile rivalutazione (fortemente consigliata ove possibile) Vi preghiamo di contattare lo studio al fine di una valutazione di fattibilità della stessa e valutazione della metodologia di rivalutazione adeguata alla Vostra azienda.

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