Il Legislatore, intervenendo in materia di crisi di impresa, ha voluto fornire una soluzione introducendo “nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale” intervenendo “sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti”, con il fine di accompagnarle, sostenendole efficacemente, in un processo di presa coscienza in merito alla realtà aziendale esistente ed alle soluzioni praticabili per prevenire la crisi ed un dissesto irreversibile.
Protagonista di tale tendenza è il nuovo Decreto Legge n. 118 del 24 agosto 2021, convertito in Legge n. 147/2021 pubblicata sulla G.U. 23.10.2021, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, che non si limita a disporre un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16.05.2022, modificando l’art. 389 D.lgs. 14/2019, ma altresì introduce, a decorrere dal 15.11.2021, il nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, utilizzabile su base volontaria dall’imprenditore che presenta una situazione di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario reversibile, come strumento di trattamento preventivo della crisi. Il principio alla base del nuovo strumento, oggetto della presente trattazione, è tanto immediato quanto efficace: non nascondere la testa sotto la sabbia ai primi campanelli d’allarme, ma piuttosto attivarsi preventivamente e tempestivamente per sanare una situazione prima che diventi irrecuperabile.
Tale innovativo istituto, volontario e stragiudiziale, risulta “più strutturato rispetto a quello previsto dal codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze … e meno oneroso” e fornisce all’impresa in crisi un primo rimedio “interno” per poterla affrontare, individuando le soluzioni più opportune per il risanamento dell’impresa previa richiesta di nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori nonché con gli altri soggetti interessati.
La norma in esame prevede che “L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa”.
Per l’avvio della procedura viene istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; su tale piattaforma sono riportate, tra l’altro, le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché un test pratico per la verifica della situazione dell’impresa e della effettiva perseguibilità del risanamento stesso.
L’imprenditore viene affiancato e coadiuvato da una figura esperta indipendente, munito di specifiche competenze, la cui presenza non ha tuttavia lo scopo di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i creditori e le altre parti interessate, bensì “serve a dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa”, conferendo alle trattative “un elevato livello di sicurezza”, qualificandosi non come curatore o commissario, bensì come mediatore attivo tra le parti.
Come previsto dall’art. 5 del D.L. n. 118/2021, l’istanza di nomina dell’esperto indipendente, non legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione da rapporti personali/professionali, va presentata dall’imprenditore tramite la predetta piattaforma telematica.
La domanda dovrà essere corredata dai bilanci degli ultimi 3 esercizi, da una relazione chiara e sintetica sull’attività esercitata che riporti un piano finanziario per i successivi 6 mesi e le iniziative industriali da adottare, da un elenco dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia, dalla dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza, dal certificato unico dei debiti tributari e contributivi e dall’estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda.
Dopo l’accettazione dell’incarico, l’esperto deve convocare senza indugio l’imprenditore per valutare la concreta prospettiva di risanamento, anche in base alle informazioni assunte dall’organo di controllo / revisore legale, se esistente. Conseguentemente, in caso di sussistenza di una prospettiva di risanamento, l’esperto, in contraddittorio con le parti interessate, prospetta le possibili strategie di intervento individuando la soluzione adeguata entro 180 giorni dalla accettazione della nomina; in caso contrario ne viene data notizia all’imprenditore e alla CCIAA che dispone l’archiviazione della domanda di composizione negoziata.
Elemento assolutamente in linea con le esigenze economiche che il periodo attuale richiede, è la possibilità da parte dell’imprenditore di richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio (dalle quali sono esclusi comunque i diritti di credito dei lavoratori), anche contestualmente al deposito dell’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi, al fine di tutelare il patrimonio da iniziative che possano intaccare il regolare corso delle trattative nonché mettere a repentaglio il risanamento dell’impresa stessa, prevedendo in tale specifica ipotesi l’intervento del Tribunale.
In tal caso, i creditori non potranno, dal giorno della pubblicazione di tale richiesta nel Registro Imprese, acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare / proseguire azioni esecutive / cautelari sul patrimonio / beni / diritti con i quali viene esercitata l’attività.
Inoltre, la pubblicazione della richiesta impedisce, dal predetto giorno e fino alla conclusione delle trattative, la prosecuzione di procedimenti per la dichiarazione di fallimento / accertamento dello stato di insolvenza.
A presidio delle concrete prospettive di risanamento, è infine previsto che i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
L’avvio dell’iter di procedura negoziata della crisi, ove non appare possibile pervenire al risanamento aziendale, non preclude il ricorso agli strumenti giudiziari di cui alla vigente “Legge Fallimentare”.
Ulteriormente, in caso di mancato risanamento dell’impresa, l’impresa può ricorrere ad un nuovo istituto liquidatorio, denominato “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, che prevede, in linea di massima, la liquidazione di tutti i beni con procedura semplificata e minori costi rispetto ad un concordato preventivo.
Detta procedura sarà oggetto di approfondimento in altra sede.