Le c.d. “micro-imprese” ai sensi del nuovo articolo 2435-ter, al sussistere di specifiche condizioni che verranno esaminate in seguito, possono redigere il bilancio utilizzando gli schemi previsti dall’articolo 2435-bis (bilancio abbreviato).
Questa possibilità è riservata alle imprese che non hanno superato due dei seguenti tre limiti:
- Attivo patrimoniale: 175.000 euro;
- Ricavi delle vendite e prestazioni: 350.000 euro;
- Dipendenti occupati in media nell’esercizio: 5;
esse sono inoltre esonerate dalla redazione:
- Del rendiconto finanziario;
- Della nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall’articolo 2427 del Codice civile. Quindi tale esonero si concretizza nel caso in cui vengano riportati:
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione delle garanzie reali prestate; impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza (si tratta di accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne) ed impegni assunti nei confronti di imprese controllate/controllanti;
- ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti connessi ad amministratori e sindaci (precisando tasso d’interesse, condizioni ed eventuali rimborsi)
- dalla relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le seguenti informazioni (art. 2428 C.C.):
- numero e valore delle azioni proprie nonché delle azioni o quote possedute in società controllanti;
- numero e valori delle azioni proprie nonché delle azioni o quote possedute in società controllanti acquistate od alienate dalla società.
Inoltre alle micro-imprese non sono applicabili le disposizioni:
- relative alla deroga prevista per i casi eccezionali ex articolo 2423, comma 5, e cioè se una disposizione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non si applica;
- relative agli strumenti finanziari derivati (Strumenti finanziari il cui valore dipende, cioè “deriva”, dal valore di un’altra attività finanziaria o reale c.d. attività sottostante) previste dall’articolo 2426 comma 1, n. 11-bis.
Concludendo è doveroso specificare che le micro-imprese devono redigere il bilancio, in forma abbreviata o ordinaria, se per due esercizi consecutivi superano i limiti sopra indicati