Si avvicina la scadenza del 11.04.2016 (per i soggetti con liquidazione iva mensile) e del 20.04.2016 (per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale) per la presentazione della comunicazione “black list” 2015.
Rispetto al 2014 vi sono state delle semplificazioni a seguito del c.d. “Decreto Semplificazioni” ed in particolare:
- Il limite il cui superamento comporta l’obbligo di presentare la comunicazione in esame è fissato in euro 10.000;
- La comunicazione è diventata annuale (mentre prima era mensile/trimestrale).
I soggetti obbligati alla comunicazione sono tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che effettuano, nei confronti di operatori economici (non di privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list”, cessioni di beni/prestazioni di servizi rese e ricevute.
Sono invece esonerati i soggetti che adottano il regime dei minimi ed i soggetti forfettari.
Come specificato nella precedente circolare da noi inviata riguardante la comunicazione clienti- fornitori (spesometro) le operazioni c.d. “black list” comunicate tramite il quadro BL (comunicazione oggetto di questa circolare) non devono essere ricompresi nello spesometro.
Per quanto invece riguarda le operazioni con Stati UE “black list”, oltre alla compilazione del modello intra, è necessario anche fare la comunicazione in esame.
Infine è doveroso ricordare che in caso di:
- Omesso invio della comunicazione;
- Comunicazione inviata con dati incompleti/non veritieri;
le sanzioni vengono raddoppiate (quindi saranno comprese tra 500 e 4000 euro).