LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (EX LEGGE FINANZIARIA) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302 (legge di Bilancio 2019)”

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Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale conseguenti l’approvazione della Legge di Bilancio 2019.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

A decorrere dal 01.01.2019 è stato aumentato ad euro 65.000 il limite massimo dei ricavi per chi intende accedere al c.d. “regime forfettario” eliminando così i previgenti limiti (da 25.000 a 50.000) di reddito suddivisi in base all’attività. AD OGGI PER TUTTE LE ATTIVITA’ E’ DUNQUE IN VIGORE IL LIMITE DI 65.000 EURO.

Sono stati inoltre eliminate le altre due cause di esclusione dal regime: beni strumentali inferiori ad euro 20.000 e compensi a collaboratori inferiori ad euro 5.000, mentre è stato introdotto un nuovo “paletto” per cui l’accesso a tale regime è precluso a chi partecipa a società di persone/associazioni professionali ed imprese famigliari o controlla direttamente od indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche speculari a quelle esercitate tramite la partita iva che beneficia del regime in questione.

Sono inoltre eliminati i vincoli reddituali legati al lavoro dipendente (30.000 euro per il 2018) à chi ha già una posizione da dipendente (tale posizione sconterà le imposte in maniera proporzionale secondo le regole IRPEF) potrà aprire una partita iva in regime forfettario fino al raggiungimento dei 65.000 euro di cui sopra, tale limite deve tenere conto solo ed esclusivamente dei redditi percepiti con partita iva.

DEDUCIBILITA’ IMU

È stato previsto l’aumento da 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa/lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

IPER AMMORTAMENTO

È confermata la proroga, a favore di imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nella tabella A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2019 (ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo secondo i seguenti scaglioni:

  • Investimenti fino a 2,5 milioni di euro maggiorazione 170% (in precedenza 150%);
  • Investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro maggiorazione del 100%;
  • Investimenti da 10 a 20 milioni di euro maggiorazione del 50%;
  • Investimenti oltre 20 milioni di euro nessuna maggiorazione.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore ad euro 500.000,00 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

  • Possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A/B della Finanziaria 2017;
  • È interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Resta inoltre prevista l’esclusione dall’iper ammortamento per:

  • Beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiora al 6,5% (tabella DM 31.12.88);
  • Fabbricati e costruzioni;

qualora il bene agevolato venga dismesso non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio se:

  • Il bene originario è sostituito con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata tabella “A”;
  • L’impresa attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Qualora il valore del bene nuovo sia inferiore a quello del bene sostituito la fruizione del beneficio continua relativamente alla quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

NON E’ STATA INVECE PREVISTA LA PROROGA DEL SUPER AMMORTAMENTO.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È introdotta, a decorrere dal 2019 la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% (in luogo del 24%), per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo della seguente somma:

INVESTIMENTI EFFETTUATI IN BENI STRUMENTALI NUOVI +

COSTO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È stata riproposta la possibilità, per le persone fisiche, le associazioni, le società semplici e gli enti non commerciali di rideterminare il costo d’acquisto:

  • dei terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate, possedute a titolo di proprietà e usufrutto, detenuti alla data del 01.01.2019.

Coloro che intendessero rivalutare i suddetti terreni e partecipazioni, dovranno, entro il 30.06.2019 provvedere a far redigere ed asseverare una perizia di stima degli stessi, e versare un’imposta sostitutiva pari:

  • al 11% per le partecipazioni qualificate;
  • al 10% per le partecipazioni non qualificate:
  • al 10% per i terreni.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO DI IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO

È stata nuovamente modificata la disciplina del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, con un abbassamento (in linea generale) dell’aliquota per il calcolo del credito. In particolare l’aliquota del 50% è stata confermata esclusivamente per le spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nell’attività di ricerca (resta dunque escluso dall’aliquota al 50% il lavoro dell’Amministratore, che sarà agevolato esclusivamente al 25%) e, nel caso di attività di R&S commissionate a terzi, l’aliquota del 50% è riconosciuta esclusivamente per i contratti stipulati con università, enti e organismi di ricerca, nonché con le start-up e PMI innovative indipendenti.

Si applicherà dunque l’aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili, e cioè:

– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

– spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati;

– costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Con riferimento a tale voce di spesa, si dovrà tener conto anche della modifica apportata dal decreto Dignità che ha escluso dal credito d’imposta le spese per competenze tecniche e privative industriali se l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

È stata introdotta una nuova tipologia di spesa: rientreranno nel credito di imposta per R&S anche le spese sostenute per l’acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi direttamente impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo , anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi di ricerca industriale e dello svolgimento sperimentale.

Tutte queste modifiche comportano l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante. Il criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), ma a partire dal periodo d’imposta 2019, tenuto conto dell’inclusione tra le voci rilevanti anche alle spese per i materiali, il parametro storico andrà conseguentemente ricalcolato aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È stata confermata la possibilità di applicare la cedolare secca (21%) ai contratti di locazione stipulati nel 2019 relativi ad unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a mq 600, escluse le pertinenze.

La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza”..

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

In sede di conversione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari recentemente introdotte dal D.L. 119/2018.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza vi era la possibilità di scelta) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

PROROGHE DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, BONUS MOBILI E BONUS VERDE

Sono state riproposte le detrazioni (vedasi ns circolare 4/2018) per riqualificazione energetica, ristrutturazione, mobili e giardini con le medesime disposizione previste per lo scorso esercizio modificando esclusivamente la data entro cui sostenere la spesa: 31/12/2019.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

• 16% per i beni ammortizzabili;

• 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. A seguito dell’espresso richiamo contenuto nel comma 946 trovano applicazione, “in quanto compatibili”, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1, Legge n. 311/2004.

ABROGAZIONE ACE

È confermata l’abrogazione dell’ACE a partire dall’esercizio 2019.

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