CIRCOLARE 14/2019: LA FATTURA GENERICA ESCLUDE LA DETRAZIONE

Gentile cliente,

con la presente siamo ad informarLa che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza 2897/05/2019, ha ritenuto che in presenza di una fattura con descrizione generica non sia possibile dedurre il costo ai fini delle imposte dirette nonché detrarsi l’IVA.

A seguito della sentenza della summenzionata Ctp (la più autorevole, risultante inoltre il linea con due sentenze della Cassazione, la 27777/2017 e la 21980/2015, secondo cui la descrizione generica “non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende tutelare”) riteniamo doveroso informarLa che, per procedere ad una più tranquilla deduzione del costo di acquisto di beni e servizi nonché alla detrazione della relativa IVA, è bene che il fornitore abbia ad indicare puntualmente in fattura quali sono i servizi prestati o i beni ceduti (così come richiesto dall’art. 21 del D.p.r. 633/72).

Nella sentenza in questione la descrizione “lavorazioni di terzi”, unitamente al comportamento del contribuente, non ha permesso la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA relativa.

Le ricordiamo infatti che l’art. 21 del D.p.r. 633/72 richiede, alla lettera g, che in fattura siano indicati natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione.

È ovviamente consentito che il contribuente possa dimostrare l’effettività del servizio ricevuto/merce acquistata anche a dispetto della genericità della fattura di acquisto, ma gli elementi richiesti in tale ipotesi devono essere tali da fornire la prova univoca del nesso tra l’operazione e il documento generico; per una tutela preventiva Le consigliamo dunque di procedere ad un controllo dei dati riportati in fattura dal fornitore e precisare analiticamente l’oggetto della fattura emessa dalla Sua azienda.  

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