CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE INTRODOTTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

In sede di approvazione della legge di bilancio è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (detto credito sostituisce il precedente credito d’imposta ricerca e sviluppo dl 145/2013 che resta quindi valido solo per il periodo d’imposta chiuso al 31/12/2019).

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;
  • non spetta alle imprese:
    • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al  RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

ATTIVITÀ AGEVOLABILI*

Ricerca e sviluppo: trattasi di attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

Innovazione tecnologica: trattasi di attività diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Non rientrano in tale categoria le attività:

  • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;
  • per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
  • per un controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative: trattasi di attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile/arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

*con specifico decreto il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività

SPESE AGEVOLABILI

Spese per il personale: si tratta del personale impiegato nelle attività di cui sopra. Per il personale impiegato di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impego e in possesso di una laurea specialistica (differenziata a seconda della specifica attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese relative a beni mobili materiali impiegati nella attività di R&S e innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato in ciascuna attività.

Quote di ammortamento relative a privative industriali: solo per l’attività di R&S sono agevolabili le quote di ammortamento relative ad acquisto da terzi di privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuove varietà vegetali nel limite massimo complessivo di euro 1.000.000 purchè utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività.

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta.

Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività.

ATTIVITA’ CREDITO D’IMPOSTA
Attività di Ricerca e Sviluppo 12% della base di calcolo, massimo 3 milioni
Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti/processi di produzione nuovi i sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obbiettivo di transizione ecologica/innovazione digitale 4.0     10% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni
Attività innovative 6% della base di calcolo, massimo 1.5 milioni

Va evidenziato che:

  • la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;
  • il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;
  • il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

NB: per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta nel limite massimo di 5.000 euro.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

  • non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale“;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

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