CONTRATTI DI APPALTO: NOVITA’

A partire dal 2020 è stato profondamente modificato il contratto di appalto, di seguito le riviste in sede di conversione della Legge di bilancio ed del relativo “collegato” fiscale.

Le novità in questione riguardano gli appalti (sia d’opera che di servizi) affidati da un’impresa residente con i seguenti requisiti:

  1. Importo complessivo annuo dell’appalto/appalti superiore a 200.000 euro;
  2. Appalto caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente;
  3. Utilizzo, nell’adempimento del contratto, di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.

Gli appalti che soddisfano congiuntamente questi 3 requisiti comportano, in modificazione di quanto previsto dal decreto fiscale dello scorso novembre, il versamento diretto delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice (o sub-appaltatrice nel caso di appalti e sub appalti) con un monitoraggio di tali versamenti da parte dell’impresa committente (nel caso di “catena” di appalti il committente dovrà verificare quanto infra per tutte le imprese sub – appaltatrici).

Il meccanismo è il seguente:

  1. Il committente dovrà richiedere all’impresa appaltatrice ed eventuali imprese sub appaltatrici (tutte obbligate a rilasciare tali dati) delle copie dei modelli F24 relative al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati e delle addizionali regionali/comunali trattenute dall’impresa appaltatrice e sub-appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera/servizio; il versamento di tali ritenute deve essere effettuato dall’appaltatrice con distinti F24 per singolo committente e senza possibilità di compensazione di detti debiti;
  2. L’impresa appaltatrice e le sub-appaltatrici entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento devono trasmettere al committente quanto al punto A. unitamente ad un elenco nominativo dei dipendenti (identificati mediante codice fiscale) impiegati nell’attività con:Dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore per l’opera/servizio;Ammontare retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;Dettaglio delle ritenute effettuate al lavoratore nel mese precedente con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Qualora non venga seguito detto iter e di conseguenza non vengano comunicato tutte le informazioni di cui sopra ovvero risulti l’omesso versamento delle ritenute il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio ovvero per importo pari alle ritenute non versate e comunicare l’inadempimento dell’appaltatore o sub-appaltatore all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

NB. IN CASO DI INOTTEMPERANZA DEI PREDETTI OBBLIGHI IL COMMITTENTE E’ TENUTO AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PARI A QUELLA IRROGATA ALL’IMPRESA APPALTATRICE/SUB-APPALTATRICE, SENZA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE. Si precisa che detta sanzione non è titolo di coobbligato ma entrambe le imprese saranno tenute a versarla autonomamente.

Il primo “versamento utile” per l’applicazione della norma risulterà essere quello di febbraio relativamente ai versamenti di gennaio.

L’iter di cui sopra NON TROVA APPLICAZIONE qualora le imprese appaltatrici / sub-appaltatrici comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (c.d. DURC FISCALE – non ancora disponibile e di cui non si conoscono le modalità di rilascio – valenza di questo documento 4 mesi) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

  1. Attività svolta da almeno 3 anni;
  2. Impresa in regola con gli obblighi dichiarativi;
  3. Versamenti registrati nel Conto Fiscale (il conto fiscale è una sorta di conto corrente in cui sono registrati crediti e debiti fiscali – tutte le partite IVA ne hanno uno) da parte dell’impresa nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio per un importo pari almeno al 10% dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazione medesime;
  4. Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivo o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti (restano quindi escluse da questo computo gli importi a debito oggetto di regolari piani di rateazione).

Tutte queste informazioni dovrebbero essere presenti nel summenzionato DURC FISCALE.

Il possesso dei requisiti di cui sopra consente le compensazioni se no escluse.      

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