LE NOVITA’ DEL DECRETO RILANCIO, D.L. 34/2020

Nel presente articolo andremo ad analizzare le principali novità di carattere fiscale contenute nel decreto rilancio che modifica anche i versamenti già prorogati per effetto del “decreto cura – italia” e del “decreto liquidità”

VERSAMENTI IRAP: TAGLIO SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall’art.24 del DL n.34/2020, non si intende dovuto il versamento del saldo IRAP per l’anno di imposta 2019 nonché il versamento della prima rata dell’acconto IRAP per l’anno di imposta 2020 (da escludere dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta), a favore dei soggetti:

  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • con volume di ricavi / compensi non superiore a € 250 milioni nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (periodo di imposta 2019).

Dunque, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

In sostanza in sede di determinazione e versamento dell’IRAP si dovrà calcolare l’IRAP dovuta per l’esercizio appena passato, se gli acconti versati risultano pari o superiori a quanto dovuto a titolo di IRAP la presente agevolazione non produce alcun effetto mentre nel caso in cui gli acconti risultino inferiori rispetto a quello che è l’IRAP di competenza del periodo (c.d. saldo IRAP) non sarà dovuto alcun versamento.

Si attendono chiarimenti sulla norma in oggetto in quanto ad oggi risulta poco chiara.

MANCATA PROROGA DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE LEGATE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Se da un lato il “Decreto Rilancio” pubblicato in Gazzetta ufficiale ha confermato il “taglio” dell’IRAP, non ha trovato analoga conferma il corrispondente “taglio” dell’IRPEF / IRES. Infatti, per quanto attiene ai versamenti IRPEF/IRES e relative addizionali, il suddetto Decreto non prevede alcuna proroga e agevolazione, essendo da versare nei termini ordinari (saldo e primo acconto IRES/IRPEF entro il 30/06/2020 o entro il 30/07/2020 con maggiorazione dello 0,4%) .

PROROGA DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI

L’art.127 del DL n.34/2020 dispone lo slittamento della ripresa dei versamenti tributari/contributivi (sospesi in virtù dei provvedimenti del DL n.18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e del DL n.23/2020,  c.d. “Decreto Liquidità”) al 16.9.2020: entro tale data, dunque, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti non eseguiti sulla base delle disposizioni dei decreti sopra menzionati, in un’unica soluzione o scegliendo la modalità della rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

Più precisamente, vengono riportati nelle seguenti tabelle tutte le scadenze relative ai versamenti tributari oggetto di sospensione:

NEL DOCUMENTO DI SEGUITO SI RIPORTANO I TERMINI DI VERSAMENTO PER QUANTO SOSPESO CON IL “DECRETO CURA – ITALIA” (il linea generale la sospensione di questo primo decreto riguardava i versamenti tributari e contributivi scadenti entro il mese di marzo)

IN QUESTO SECONDO DOCUMENTO SI RIPORTANO I TERMINI DI VERSAMENTO PER QUANTO SOSPESO CON IL “DECRETO LIQUIDITA’” (detto decreto ha disposto la sospensione dei versamenti tributari/contributivi/premi INAIL scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020)

RITENUTA D’ACCONTO PROFESSIONISTI

Uno dei provvedimenti del DL n.18/2020 (“Decreto Cura Italia”), ripreso successivamente dal DL n.23/2020 (“Decreto liquidità”), era la sospensione, opzionale, della ritenuta d’acconto per i soggetti professionisti relativamente ai ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3-31.5.2020. Tale agevolazione si applica ai professionisti in possesso di specifici requisiti (art.62, co.7, DL n.18/2020):

  • domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
  • ricavi / compensi 2019 non superiori a 400.000,00€;
  • nessun sostenimento di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato durante il mese di febbraio 2020.

Se, inizialmente, si stabiliva il versamento delle ritenute sospese entro il 31.7.2020, il DL n.34/2020 in esame prevede ora il differimento dal 31.7 al 16.9.2020 del termine di versamento, senza alcuna sanzione e interesse, delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta. Entro tale data occorre versare quanto dovuto, scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o a rate (fino ad un massimo di 4 rate mensili).

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Resta, inoltre, fermo al 30.6.2020 il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sulle locazioni per uso abitativo.

Con il “Decreto Rilancio”, art. 137, vengono, invece, modificate le scadenze in materia di rivalutazione delle quote e dei terreni.

In particolare, con la nuova disposizione vi è la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  1. terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  2. partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa e società semplici, ed è fissato al 30.9.2020, in luogo del 30.6.2020, il termine entro il quale provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (intero importo in una unica soluzione / prima rata su tre). Sempre al 30.9.2020 sarà, infine, prorogato il termine per il completamento e l’attestazione di una apposita perizia giurata di stima circa il valore rideterminato dal professionista incaricato.

L’imposta sostitutiva, da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti, risulta attualmente fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI

L’art.144 del suddetto “Decreto Rilancio” proroga la scadenza relativa ai versamenti delle somme richieste a seguito del ricevimento di avvisi bonari, collegati ai controlli automatizzati ex art.36-bis DPR n.600/73 e 54-bis DPR n.633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art.36-ter DPR n.600/73, con le seguenti modalità:

  • versamenti scadenti nel periodo 8.3-18.5.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.9.2020;
  • versamenti scadenti nel periodo 19.5-31.5.2020 effettuati il 16.9.2020, senza alcuna sanzione e interesse.

Tali versamenti possono essere effettuati o in un’unica soluzione, o attraverso 4 rate mensili di pari importo.

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO SOMME RELATIVE A CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il decreto in oggetto dispone la proroga dal precedente termine del 31.05.2020 (come previsto dal DL 18/2020) al 31.08.2020 per il versamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;

per quanto sopra risultano dunque sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 31.08.2020; detti versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30.09.2020.

Per effetto della norma in questione è inoltre previsto che relativamente ai piani di dilazione posti in essere al 8.3.2020 ed ai provvedimenti di accoglimento di rateazioni emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020 la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate ancorché non consecutive.

Infine con riferimento alla c.d. ROTTAMAZIONE ed al c.d. SALDO E STRALCIO è consentito il versamento di tutte le rate ad essi riferite entro e non oltre il 10 dicembre 2020 (non vi sono periodi di tolleranza oltre tale data, qualora non vengano effettuati i versamenti si decadrà dal beneficio).

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