LIMITI UTILIZZO DEL CONTANTE

Come già anticipato in un precedente contributo, L’art. 18, DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

Nell’ambito delle FAQ il Ministero ha precisato che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto di cui al citato art. 49, comma 1, riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:

  • il trasferimento sia eseguito tramite una sola “specie” di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
  • il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento. Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.

Ad esempio:

  • singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini (“cash and carry”);
  • una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero a seguito di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale).

Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto.

Sul punto lo stesso Ministero ha fornito i seguenti chiarimenti:

  1. attività commerciale e transazioni frequenti (ad esempio, vendita all’ingrosso con acquisti anche giornalieri). È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti entro il limite consentito (ora € 1.999,99) ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile. Il comportamento sopra descritto è “sanzionabile” poiché i pagamenti appaiono artificiosamente frazionati.

Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante:

– rileva il valore complessivo dell’operazione;

– ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione;

– frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva.

  • Prestazione professionale (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è dovuto un onorario di € 3.600. È stato chiesto se sia possibile:

– per il cliente, versare e

– per il professionista, ricevere acconti mensili in contanti per € 300 (regolarmente fatturati).

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).

In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 in capo ai soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabiletributario, ecc.), è previsto l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS), le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate.

È stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000, anziché 3.000 (per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000).

Sanzione:

  • Da € 2.000 (anziché 3.000) a € 50.000;
  • da € 10.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.

Comunicazione infrazioni uso del contante da € 3.000 a € 15.000 (per i soggetti obbligati alle verifiche antiriciclaggio).

La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che

riceve la somma in contanti.

L’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012 da ultimo modificato dall’art. 1, comma 245, Finanziaria 2019, prevede una deroga a tale limitazione all’uso del contante per gli acquisti:

  • effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;
  • da parte di turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

Per le predette operazioni l’utilizzo del contante dal 2019 risulta possibile fino a € 14.999,99.

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