Gentile cliente,
è nostra cura metterLa al corrente, con il presente documento informativo, che, con la pubblicazione sulla G.U. del c.d. “Decreto Sostegni – bis”, al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza Covid-19, vengono riconosciute diverse tipologie di contributo a fondo perduto, di seguito analizzate.
1 – CONTRIBUTO “AUTOMATICO”
È riconosciuto in maniera automatica a tutti i soggetti, con partita IVA attiva al 26/05/2021, che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto ex decreto sostegni (si veda circolare 7/2021). Detto contributo spetta in misura pari a quello già ricevuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità di scelta del precedente (accredito su C/C o in compensazione); non è necessario presentare alcuna istanza.
2 – CONTRIBUTO “ALTERNATIVO/INTEGRATIVO”
Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti (a prescindere dalla circostanza che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”) che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo non spetta, in ogni caso, a:
- i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL),
- gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR,
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:
- i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.
Per l’individuazione del fatturato e corrispettivi rileva la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.
La misura del contributo è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL “Sostegni”.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, si applicano alla suddetta differenza le seguenti percentuali.
% da applicare sulla differenza di fatturato/corrispettivi | Ricavi/compensi 2019 |
60% | Non superiori a 100.000 euro |
50% | Tra 100.000 e 400.000 euro |
40% | Tra 400.000 euro e 1 milione di euro |
30% | Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
20% | Tra 5 e 10 milioni di euro |
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, si applicano invece le seguenti percentuali.
% da applicare sulla differenza di fatturato/corrispettivi | Ricavi/compensi 2019 |
90% | Non superiori a 100.000 euro |
70% | Tra 100.000 e 400.000 euro |
50% | Tra 400.000 euro e 1 milione di euro |
40% | Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
30% | Tra 5 e 10 milioni di euro |
Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Per l’ottenimento di detto contributo è necessaria la presentazione di un’istanza le cui modalità sono demandate ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ma che, si presume, seguirà le stesse modalità di presentazione delle istanze per l’ottenimento dei precedenti contributi.
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.
In sostanza in caso di ottenimento del contributo automatico, che ricordiamo si basa sulla differenza di fatturato mensile tra i periodi 1/1/2020 – 31/12/2020 e 1/1/2019 – 31/12/2019 (si prendono i due fatturati in questione diviso 12 mesi e si ottiene il calo medio di fatturato a cui applicare la percentuale secondo le tabelle sopra riportate) il contributo “integrativo” spetta solo qualora il calo del fatturato medio mensile del periodo di riferimento di quest’ultimo contributo (1/4/2020 – 31/03/2021 e 1/4/2019 – 31/03/2020) sia superiore al calo di fatturato medio mensile del precedente contributo a fondo perduto. Se superiore si avrà diritto alla differenza non corrisposta in maniera “automatica”.
3 – CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO
Detto contributo, subordinato all’autorizzazione da parte dell’UE, risulta ad oggi poco definito in quanto è previsto un decreto del MEF per la definizione del medesimo.
Gli elementi ad oggi certi per tale contributo sono che spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita dal citato decreto.
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.
Sarà cura dello Studio informarLa in merito non appena saranno forniti chiarimenti in merito dal Ministero in questione.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.