Per l’anno in corso sono state apportate delle modifiche alla disciplina delle dichiarazioni d’intento, già preliminarmente esaminate nel nostro articolo sulle novità della legge di bilancio, e per le quali si riporta una schematica sintesi.
Dal 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare / spedire ai propri fornitori le dichiarazioni d’intento. Inoltre è venuto meno l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle negli appositi registri.
In capo ai fornitori è richiesto:
- la verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale tramite l’accesso al proprio cassetto fiscale;
- l’indicazione in fattura degli estremi di protocollo della dichiarazione d’intento.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di tener conto delle suddette novità ha approvato il “nuovo” mod. DI utilizzabile a partire dal 2.3.2020. È comunque possibile utilizzare il precedente modello fino al 27.4.2020.
Il nuovo modello è disponibile al seguente link:
Il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni non imponibili art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72 senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento può incorrere in una sanzione che va dal 100 al 200% dell’imposta (in precedenza la sanzione era fissa e compresa tra 250 e 2.000 euro).